ORDINANZA N. 12
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268); dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari); e dell'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sui ricorsi riuniti di Ceruso Domenico, Saitta Emilio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.
Visti gli atti di costituzione di Saitta Emilio ed altri e del Ministero della pubblica istruzione;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Nazzareno Saitta, per Saitta Emilio ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero della pubblica istruzione.
Ritenuto che, con l'ordinanza del 25 gennaio 1972 indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato ha proposto, fra le altre, una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, "nel punto in cui implicitamente consente il conferimento di incarichi di insegnamento universitario senza retribuzione";
Considerato che la disposizione impugnata, nello stabilire il numero massimo degli incarichi universitari retribuiti, lo determina in modo variamente collegato (lett. a, b, c) al numero "degli insegnamenti a scelta dello studente", chiaramente presupponendo una distinzione tra insegnamenti obbligatori (sempre retribuiti) ed insegnamenti complementari;
che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969, n. 910, contenente "Provvedimenti urgenti per le Università", é stata concessa agli studenti la facoltà di predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dai vigenti ordinamenti didattici, purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito (art. 2, comma primo);
che si rende necessario, ai fini di un completo esame della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, che il giudice a quo prenda in considerazione, nell'ambito dei suoi poteri, l'incidenza che sulla disposizione impugnata possa avere avuto la legge n. 910 del 1969;
che é pertanto necessario restituire gli atti;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti, limitatamente alla questione concernente l'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, vengano restituiti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo ROSSI – Giulio GIONFRIDA.
Arduino Salustri – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1973.