SENTENZA N. 7
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHTARELLI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Prof. Giulio GIONFRIDA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra De Campo Enrico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 12 marzo 1970 il tribunale di Milano ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659.
Ad avviso del giudice a quo tali disposizioni, nel subordinare per i rapporti non ancora definiti l'applicabilità retroattiva dei benefici tributari previsti dalla legge alla circostanza che ancora non fosse intervenuto il pagamento del tributo, violerebbero il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.): quei benefici, infatti, verrebbero a dipendere da un evento puramente fortuito, e con ciò si verificherebbe una illegittima disparità di trattamento tra situazioni soggettive estrinsecamente ed accidentalmente diverse, identiche, invece, nella sostanza. A conforto della proposta questione il tribunale ricorda i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 85 del 1965 e n. 121 del 1967.
2. - Nel presente giudizio si é costituita l'Amministrazione delle finanze (atto del 18 luglio 1970) ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri (atto del 24 settembre 1970).
Negli atti di costituzione ed in una successiva memoria depositata il 27 dicembre 1972 l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione in quanto già decisa da questa Corte, nel senso della infondatezza, con sentenza n. 45 del 1968 sia dichiarata inammissibile. Essa, ad ogni modo, é infondata, giacché il sicuro carattere innovativo della legge impugnata esclude il denunciato vizio di incostituzionalità. Per l'estensione di nuovi benefici tributari ai rapporti già sorti e non ancora definiti così argomenta la difesa dello Stato occorre una dichiarazione espressa del legislatore, mentre nel caso in esame la legge non comporta alcuna sanatoria per il passato: da ciò deriva che identica é la condizione del contribuente che al momento dell'entrata in vigore delle nuove agevolazioni aveva già pagato il tributo e del contribuente che ancora non lo aveva corrisposto, essendo l'amministrazione tenuta a chiedere a quest'ultimo il pagamento di quanto dovuto. L'Avvocatura aggiunge che l'attuale questione non presenta elementi comuni con quelli decisi dalle due sentenze richiamate nell'ordinanza del giudice a quo.
3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle proprie tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La legge 19 luglio 1961, n. 659, estese le agevolazioni tributarie già previste, per le case di abitazione, dalla legge n. 408 del 1949 alla costruzione degli edifici (scuole, caserme, ospedali, ecc.) elencati nell'art. 2, comma secondo, del r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 35. L'art. 5, oggetto del presente giudizio, dispose che restassero salvi i rapporti tributari già definiti (comma primo) e che comunque non si facesse luogo a restituzione di somme già pagate (comma secondo).
2. - Nel proporre l'attuale questione l'ordinanza di rimessione parte dalla premessa che l'indicata legge ha carattere innovativo e che le agevolazioni da essa disposte si applicano anche ai rapporti tributari sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché non ancora definiti: in riferimento ad essi, il diverso trattamento fatto al contribuente che ancora non avesse corrisposto il tributo (non più dovuto) ed al contribuente che, invece, lo avesse già pagato (per il quale l'art. 5, comma secondo, nega il diritto alla ripetizione) violerebbe l'art. 3 della Costituzione.
Nessun dubbio sussiste sulla validità della premessa dalla quale muove il giudice a quo: l'art. 5 della legge, valutato nel suo complesso, non può condurre ad interpretazione diversa da quella già condivisa da questa Corte (sent. n. 45 del 1968) e pacifica nella giurisprudenza ordinaria.
3. - Nel merito la Corte osserva che la questione ora proposta dal tribunale di Milano non differisce da quella sollevata dal tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965 e dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 45 del 1968. Ed infatti, ancorché nella precedente occasione sia stato impugnato solo il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 659 del 1961, mentre ora la denuncia investe quell'articolo nel suo complesso (commi primo e secondo), si controverte, ora come allora, in ordine all'esclusione del diritto di ripetizione del tributo già pagato nell'ambito di un rapporto non ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge.
Ciò posto, é sufficiente, per l'attuale decisione, la constatazione che i motivi di illegittimità prospettati dall'ordinanza di rimessione sono identici a quelli esaminati da questa Corte nella precedente occasione. Anche ora, infatti, si assume la violazione del principio di eguaglianza e, nell'ambito di tale assunto, non vengono prospettati profili nuovi e diversi: sicché la questione deve esser dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5., commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n. 659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia", proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo ROSSI – Giulio GIONFRIDA.
Arduino Salustri – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1973.