Ordinanza n.222 del 1972

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ORDINANZA N. 222

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Lucin Luisa contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971; b) dell'art. 5, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Napoli Alfonso ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971 e con ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Mattone Grazia contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed altri, di Mattone Grazia, dell'ENPAS e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per Lucin Luisa, gli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di Stefano, per Napoli Alfonso ed altri, l'avv. Carlo Fornario, per Mattone Grazia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per l'ENPAS e per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ritenuto:

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Luisa Lucin, vedova Migneco contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 20 ottobre 1970, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma primo, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza) "nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione dell'impiegato o, gradatamente, quando, ponendo l'anzidetta subordinazione, non fa salvo il diritto all'indennità di buonuscita nell'ipotesi in cui all'impiegato (e per lui alla moglie o ai suoi congiunti) cessato comunque dal servizio non competa" l'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22;

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Alfonso, Liliana e Domenico Napoli contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 30 marzo 1971, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 del testo unico, nella parte in cui "esclude la spettanza dell'indennità di buonuscita alle figlie coniugate nonché ai figli maggiorenni del pubblico dipendente deceduto prima del collocamento a riposo";

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Grazia Mattone contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 4 maggio 1971, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della citata legge n. 1407 del 1956, nella parte in cui esclude dalle categorie degli aventi diritto iure proprio all'indennità di buonuscita, i fratelli e le sorelle maggiorenni dell'impiegato deceduto, non coniugati, nullatenenti, inabili a proficuo lavoro e già conviventi a carico dell'impiegato stesso;

che davanti a questa Corte si sono costituiti, nella prima causa la Lucin, a mezzo degli avvocati prof. Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971 ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENPAS, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate l'11 gennaio 1972, i quali rispettivamente hanno chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e che la questione fosse dichiarata non fondata; nella seconda causa, i Napoli, a mezzo degli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di Stefano, con deduzioni depositate il 30 ottobre 1971, i quali concludevano per la dichiarazione di fondatezza della questione; e nella terza causa, la Mattone, a mezzo dell'avv. Carlo Fornario, che, con deduzioni depositate il 24 febbraio 1972, ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e l'ENPAS, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 28 dicembre 1971, ha sostenuto la tesi della non fondatezza della questione;

che all'udienza del 6 dicembre 1972 hanno svolto le rispettive ragioni e richieste gli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di Stefano, per i Napoli, Carlo Fornario per la Mattone, Feliciano Benvenuti per la Lucin ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per l'ENPAS.

Considerato:

che delle cause relative alle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, dato che sono strettamente connesse, va disposta la riunione;

che di dette questioni una é identica, e cioé quella relativa all'art. 52 del testo unico del 1928, n. 619, nel testo sostituito dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 1407 del 1956, nella parte in cui esclude dal diritto alla buonuscita le figlie maggiorenni dell'iscritto all'Opera di previdenza, che non siano nubili, a quella sollevata dal tribunale di Padova con ordinanza del 12 luglio 1972; e le altre presentano nei confronti della stessa stretti punti di contatto;

che per la causa relativa a quest'ultima questione, discussa all'udienza del 22 novembre 1972, con ordinanza n. 181 del 7 dicembre 1972, la Corte ha ritenuto che ricorressero ragioni perché essa dovesse essere nuovamente discussa nella pubblica udienza e ha provveduto in conseguenza;

che per le cause anzidette, stante l'identità o stretta connessione delle questioni, appare necessario che le stesse siano nuovamente discusse alla pubblica udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione delle cause di cui alle ordinanze iscritte rispettivamente ai nn. 413, 422 e 487 del registro ordinanze 1971 e ordina la restituzione dei fascicoli delle relative cause alla Cancelleria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI – Vincenzo Michele TRIMARCHI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.