Sentenza n.218 del 1972

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SENTENZA N. 218

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti:

a) sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1971, riapprovata il 18 gennaio 1972, recante "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1972;

b) sul conflitto d’attribuzione sorto a seguito del provvedimento con il quale il Governo ha disposto il "rinvio a nuovo esame" della legge sub a), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 10 marzo 1972, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Massimo Severo Giannini e Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino - Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.

 

Ritenuto in fatto

 

Nella seduta del 7 dicembre 1971 il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige approvava la legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio".

Ai sensi dell'art. 49 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale, e questo, nella seduta del 18 gennaio 1972, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mente degli artt. 49 e 82 dello Statuto speciale, così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 25 e 50 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, nonché, stante l'urgenza, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, con atto notificato al Presidente della Giunta regionale il 2 febbraio 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 9 febbraio 1972, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, eccependone l’illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 11 dello Statuto speciale, nel nuovo testo risultante dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e agli artt. 117 e 131 della Costituzione.

Con ricorso congiunto 8 marzo 1972, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 10 marzo 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il giorno 18 dello stesso mese, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e quello della Provincia di Bolzano hanno proposto altresì ricorso per conflitto d’attribuzione contro il menzionato provvedimento con il quale il Governo rinviava a nuovo esame il disegno di legge della Regione, chiedendone alla Corte l'annullamento per violazione degli artt. 127, terzo comma, Cost., 49, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e 3 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente le norme d’attuazione di detto Statuto; previa rimessione, occorrendo, avanti a sé, della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, in riferimento ai ripetuti artt. 49 dello Statuto e 127 della Costituzione.

Nei giudizi conseguiti ai due ricorsi si sono costituiti, rispettivamente, la Regione Trentino-Alto Adige ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi entrambi alla stessa legge regionale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato dal Consiglio regionale Trentino - Alto Adige nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone l’illegittimità costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni.

Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della Regione Trentino - Alto Adige e quello della Giunta della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto d’attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971.

La Corte osserva che il disegno in esame é stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme legislative nella materia d’alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo é intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11).

Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno di legge regionale non può più essere promulgato né assumere forza di legge, come é desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data d’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente".

Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale. Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi. Questi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e quello per conflitto d’attribuzione proposto dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e dal Presidente della Provincia di Bolzano, indicati in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.