ORDINANZA N. 193
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza 24 marzo 1972, emessa nel procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, il pretore di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, prorogando - ove sussistano determinate condizioni di affollamento e di reddito familiare - tutti i contratti di locazione in corso al 1 dicembre 1969, e non pure quelli stipulati successivamente a tale data, opera un ingiustificato trattamento differenziato fra conduttori che si trovano nella stessa difficoltà di trovare alloggio a prezzi ragionevoli.
Considerato che la stessa questione é stata decisa con la sentenza n. 132 del 1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata;
che l'ordinanza non adduce nuovi profili, né argomenti che possano indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 marzo 1972 e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.