ORDINANZA N. 192
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con le ordinanze del 10 febbraio e del 4 maggio 1972, emesse rispettivamente nei procedimenti civili vertenti tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea e tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma denunziata, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare la propria condizione economica mediante la produzione di certificazione amministrativa insindacabile, e negando al locatore la facoltà di prova contraria, determinerebbe un ingiustificato diverso trattamento dei due soggetti del rapporto sostanziale e processuale. Inoltre, recependo quale prova decisiva inoppugnabile per la sua operatività un elemento sorto aliunde, senza la garanzia del contraddittorio e per finalità diverse, la stessa norma violerebbe il diritto di difesa, degradando il processo civile alla mera trasposizione di dati estranei al processo.
Considerato che la questione é stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suindicata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 132 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.