Sentenza n. 182 del 1972

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 SENTENZA N. 182

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Genova nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Delle Bande Franco, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione promosso da Franco Delle Bande per l'iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza di appello, che aveva dichiarato estinto per amnistia un reato di furto semplice, per il quale egli era stato condannato in primo grado, il tribunale di Genova, su istanza dell'interessato, con ordinanza 21 dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo aver disposto la non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, esclude il caso in cui sia stata pronunziata sentenza anche non irrevocabile di condanna.

Ad avviso del tribunale, si avrebbe, per ciò, una disparità di trattamento tra gli imputati cui sia stata applicata l'amnistia in primo grado, rispetto a quelli ai quali lo stesso beneficio sia, invece, applicato nel giudizio di appello.

Dinanzi a questa Corte non vi é stata costituzione della parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - É stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte che attiene all’iscrizione nel casellario giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia.

2. - La questione non é fondata sotto entrambi i profili, pur non riguardando, ovviamente - giusta la stessa dizione dell'ordinanza di rimessione - l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (art. 593 cod. proc. pen.).

Nella vigente disciplina del casellario giudiziale - quale risulta dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla "novella" 18 giugno 1955, n. 517 - é, bensì, disposta la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, ma, nel contempo, in deroga a tale criterio, é richiesta l'iscrizione nel caso in cui fosse stata prima pronunziata sentenza di condanna per lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto.

3. - Orbene, quanto all'art. 3 Cost., é da osservare che non é identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata pronunziata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato che, già condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ciò anche perché, in regime di rinunciabilità all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del 1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza può invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale.

Manca, dunque, quella diversità di trattamento (o quella patente irragionevolezza) cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto.

4. - Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., secondo cui l'imputato non é considerato colpevole sino alla sentenza definitiva, é da obiettare che l'iscrizione nel casellario giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra l'altro, di rilevante interesse statistico), di per sé immune da conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non colpevolezza, in quanto né tramuta l'amnistiato in colpevole, né al colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura giuridica dell'istituto, tutt'al più potrebbe giungersi a qualificare l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna, posto che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del reato (art. 151, primo comma, cod. pen.), operato dall'amnistia (propria).

5. - Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad "ogni autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio (...) per provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod. proc. pen.) e la sua incidenza - ogniqualvolta il comportamento anteriore rilevi o possa rilevare - nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49, ultimo comma; 62 bis; 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2; 163; 169; 175, ecc., cod. pen.) e nel campo del diritto penale processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., cod. proc. pen.), oltreché nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine é preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla Corte, stante la differente funzione dell’iscrizione e della certificazione.

Né varrebbe l'argomento che la certificazione consegue automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme: é vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'articolo 606 cod. proc. pen. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili, con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 del codice di procedura penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.