ORDINANZA N. 180
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dal tribunale di Ferrara sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti di Reale Dobrilla Drusilla, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, emanata dal tribunale di Ferrara, é stata sollevata, in riferimento all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte d’appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Ferrara e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.