ORDINANZA N. 179
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1972 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunziata dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 445 del codice di procedura penale, concernente la contestazione all'imputato, nel corso del dibattimento, di un reato concorrente, della continuazione di reato ovvero di una circostanza aggravante, dei quali non sia stata fatta menzione nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, e dei quali risultino gli elementi costitutivi dagli atti istruttori o nel dibattimento;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, atteso che anche il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, al principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) non apporta motivo che già non sia stato esaminato nella precedente sentenza nella più ampia prospettiva della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione;
che la precedente decisione deve essere, pertanto, confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Ispica e già dichiarata non fondata con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.