SENTENZA N. 175
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Marigliano nel procedimento civile vertente tra Ciccone Angelo ed Esposito Pasquale, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile per una controversia individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23 febbraio 1970, ha sollevato, a seguito d’eccezione della difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale esclusivamente, o quasi, in procedimenti d’altra natura, pur avendo versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche.
Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta questione. Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata infondata.
Considerato in diritto
Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la motivazione dell'ordinanza pretorile. Infatti, nel giudizio fra parti private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori), sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3 Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.