ORDINANZA N. 162
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;
che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9 febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.