Ordinanza n. 162 del 1972

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 ORDINANZA N. 162

 

ANNO 1972

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 composta dai signori:

 

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZÌ

 

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

 

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

 

Avv. LEONETTO AMADEI

 

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 





ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

 

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo comma, della Costituzione;

 

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;

 

che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che inducano a modificare la predetta decisione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9 febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

 

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

 

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.