ORDINANZA N. 160
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi inerenti a tale sua qualità, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano nel procedimento penale a carico di Torzi Lucia, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 1971, il pretore di Civitacampomarano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 25, comma secondo, 29, comma secondo, della Costituzione;
che nessuno si é costituito nel relativo giudizio.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 24 febbraio 1972, n. 42;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano e già decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.