Sentenza n. 152 del 1972

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 SENTENZA N. 152

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti;

2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21 marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F, riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per autotrazione.

Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorsi 22 luglio e 22 ottobre 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196 decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio, con i quali era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate. Secondo il Presidente del Consiglio, i decreti impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle competenze statali fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale subordina il rilascio delle concessioni di impianto e di esercizio predetti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal comitato interministeriale per la programmazione economica e dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni e di una commissione consultiva ministeriale.

La Regione propose varie eccezioni di inammissibilità dei ricorsi e nel merito ne chiese il rigetto; la Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, ordinò il deposito degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi su menzionati. Furono depositati 191 fascicoli.

2. - Essendosi nel frattempo pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale 2 febbraio 1972, la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha proposto conflitto di attribuzione in ordine a tali atti, per il motivo che in nessuno di essi si fa salva la competenza garantita alla Regione, alla quale deve essere soltanto inviato il rapporto prefettizio destinato a servire di base alla attività del comitato interministeriale per la programmazione; la Regione ha inoltre promosso questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 16 della menzionata legge 26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito.

3. - Nella nuova fase processuale il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato che soltanto alcuni dei decreti regionali impugnati il 22 luglio e il 22 ottobre 1971 contemplano ampliamenti e modifiche sostanziali della preesistente situazione. Ha limitato perciò l'impugnazione proposta ai seguenti 97 decreti assessoriali; nn. 1557, 1572, 1574 e 1575 del 27 ottobre 1970, nn. 1576, 1577, 1579, 1589, 1590 e 1591 del 29 ottobre 1970, n. 1685 del 18 novembre 1970, nn. 1748 e 1753 del 26 novembre 1970, nn. 1794, 1796 e 1799 del 4 dicembre 1970, nn. 1850 e 1851 del 9 dicembre 1970, nn. 1869, 1872, 1873, 1875, 1876 del 12 dicembre 1970 (a favore della ESSO); n. 1560 del 27 ottobre 1970, n. 1585 del 29 ottobre 1970, nn. 1620, 1621, 1624, 1625, 1627, 1629, 1631, 1632 e 1633 del 5 novembre 1970, nn. 1667, 1676, 1677, 1681, 1686 del 18 novembre 1970, nn. 1715, 1717, 1742, 1744, 1757 del 26 novembre 1970, nn. 1801, 1802 del 4 dicembre 1970, nn. 1899 e 1901 del 17 dicembre 1970 (AGIP); nn. 1566, 1568, 1569, 1570, 1571 del 27 ottobre 1970, nn. 1580 e 1583 del 29 ottobre 1970, n. 1612 del 30 ottobre 1970, nn. 1831, 1836, 1837, 1838, 1841, 1846, 1848, 1849 del 9 dicembre 1970 (A.B.C.); n. 1573 del 27 ottobre 1970 (MARATHON); n. 1586 del 29 ottobre 1970 (Ditta Sugamiele); n.1587 del 29 ottobre 1970, n.1614 del 30 ottobre 1970, n. 1616 del 5 novembre 1970, nn. 1828 e 1829 del 9 dicembre 1970 (MOBIL); nn.1597 e 1605 (Ditta Burrafato) e n. 1598 (Ditta Salvo) del 30 ottobre 1970; nn. 1599 e 1600 del 27 ottobre 1970 (Ditta Ciotta); n. 1606 (Soc. Comm. Carburanti) e nn. 1607 e 1609 (Soc. Comm. Petroli) del 30 ottobre 1970; n. 1668 (API), n. 1672 (Soc. CLASA) e n. 1673 (Soc. BOA) del 18 novembre 1970; n. 1709 (Soc. SICLAR), n. 1710 (B.P.), n. 1714 (Ditta Bazan) e n. 1721 (Soc. OSCLA) del 23 novembre 1970; n. 1797 (Ditta Salerno) e n. 1808 (Ditta Boreale) del 4 dicembre 1970; n. 1822 (SHELL), n. 1844 (De Luca Maria) del 9 dicembre 1970; n. 1581 del 29 ottobre 1970, nn. 1835 e 1847 del 9 dicembre 1970, n. 1946 del 28 dicembre 1970 (GULF); n. 1894 del 17 dicembre 1970 (Ditta Riolo); n. 1931 del 28 dicembre 1970 (Ditta Lanzafame); n. 378 del 23 aprile 1971 (Sino Giovanna).

4. - La Corte, con ordinanza 25 maggio 1972, ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, summenzionato, in riferimento all'art. 14, lettera d), dello Statuto per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.,

5. - Comparso nuovamente in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadita la legittimità della norma oggetto della seconda ordinanza della Corte, ha concluso per l'accoglimento dei suoi ricorsi e la dichiarazione dell'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso regionale, con ogni conseguente statuizione sulla competenza in materia e con l'annullamento dei 97 decreti assessoriali su elencati.

La Regione ha concluso per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma suddetta o quanto meno delle disposizioni di cui ai comma 2, 5, 10, 11, 13 e 14 della stessa norma.

6. - All'udienza del 21 giugno 1972 i difensori hanno confermato le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni già prese.

 

Considerato in diritto

 

Con la sentenza odierna n. 151, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 2, 5, 10, 11 e 13 dell'art. 16 del d.l. invocato dal Presidente del Consiglio, nelle parti in cui escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della stessa in ordine all'attività amministrativa regolata dai commi predetti, nel quadro delle direttive e degli indirizzi elaborati, anche con riferimento al territorio stesso, rispettivamente dal Comitato interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

In conseguenza deve ritenersi che l'Assessore regionale, se aveva la competenza ad emettere i 97 decreti ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato la sua impugnazione, non poteva eludere, come ha fatto, la competenza degli organi dell'Amministrazione centrale, di cui doveva seguire gli indirizzi ed i criteri. L'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, non poteva intendersi ritardata fino a quando non fossero state emanate le direttive di cui si é detto. Il Presidente del Consiglio ha riconosciuto che i decreti assessoriali che non mutavano la preesistente situazione non reclamavano l'intervento pregiudiziale delle autorità centrali, e riguardo a tali decreti é cessata la materia del contendere; ma tutti gli altri 97 decreti sopraelencati comportano ampliamento o aumenti di serbatoi o di erogatori, e l'ultimo contiene una nuova concessione, cosicché tutti incidono nella sostanza dei poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa economica settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli investimenti che vi si riferivano. La Regione, anticipando l'accoglimento delle istanze ad essa presentate, ha del tutto trascurato le competenze statali che la Corte, con la coeva sentenza n. 151, ha ritenuto legittimamente previste, salvo il rispetto della competenza regionale.

Il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, poi, e la circolare ministeriale 2 febbraio 1972, non avendo coordinato la competenza statale con quella regionale, hanno menomato i poteri della Regione, ed entro questi limiti vanno pur essi annullati; in modo che deve ritenersi spettare alla Regione anche la raccolta dei dati da comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato (art. 4 del d.P.R. predetto), l'accertamento della capacità tecnica, organizzativa ed economica dei richiedenti secondo le disposizioni dell'art. 5 dello stesso decreto, la raccolta delle domande di cui agli artt. 6, 14, 16 (ove non si tratti di provvedimenti di competenza ministeriale), e all'art. 20, e l'istruttoria preliminare delle domande di concessione stesse, secondo gli artt. 8 e 12.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ferme le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, secondo il comma quinto dell'art. 16 del dl 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

dichiara che spettano alla Regione siciliana nell'ambito del suo territorio:

a) le competenze attribuite ai prefetti dai commi 2 e 11 dell'art. 16 predetto;

b) la competenza attribuita al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dal comma 10 dello stesso articolo;

c) fare proposte al Comitato interministeriale per la programmazione ai fini della determinazione degli indirizzi di cui al comma 5 del predetto art. 16, con riguardo al territorio della Regione siciliana;

d) determinare gli indirizzi e le direttive di cui al comma 5 del decreto legge su menzionato, nell'ambito di quelle deliberate dal Comitato e dal Ministro;

e) emanare norme di esecuzione dell'art. 16 succitato, per quanto ne concerne l'applicazione al territorio regionale, nel quadro del regolamento approvato con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e nel rispetto delle competenze statali;

annulla i 97 decreti dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio sopra elencati e, per quanto di ragione, gli artt.4, 5, 6, 8, 12, 14 e 16 del ricordato d.P.R.27 ottobre 1971, n. 1269;

annulla altresì la circolare del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 2 febbraio 1972;

dichiara cessata la materia del contendere per gli altri decreti dello stesso Assessore, indicati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1971.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Michele FRAGALI

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1972.