ORDINANZA N. 127
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6 luglio 1971, n. 2, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 novembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri regionali";
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nonché degli artt. 117 e 123 della Carta in relazione agli artt. 18 e 34 dello Statuto regionale, all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, alla legge 15 aprile 1961, n. 291, ed all'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
che al detto ricorso resisteva la Regione del Veneto, a mezzo del Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola con deduzioni del 29 novembre 1971;
che, con atto del 10 marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la rinuncia é stata accettata dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 maggio 1972.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Michele FRAGALI - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1972.