ORDINANZA N. 108
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con otto ordinanze emesse il 12 maggio, 26 maggio e 9 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società "Ianua", di Capuano Maria, di De Nora Emilia, di Forte Maria, della società Latte Industriale Alimentare LAI dei fratelli Orlando, di Crispi Gennaro e Giannino Francesca e di Caserta Luigia e Vincenzo, iscritte ai nn. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 e 477 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte d’appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1972.