ORDINANZA N. 101
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto d’attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione d’impianti per la distribuzione di carburanti;
2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21 marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto d’attribuzione sorto per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F, riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per autotrazione.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 i1 Giudice relatore Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio e 22 ottobre 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto d’attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196 decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, con i quali, ai soggetti indicati nei rispettivi ricorsi, si era concesso di installare ed esercitare un impianto di distribuzione di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, i decreti impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle competenze statali fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale subordina il rilascio di concessioni d’impianto e d’esercizio dei distributori di carburanti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal comitato interministeriale per la programmazione economica e dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni e di una commissione consultiva ministeriale;
che nel ricorso si é sostenuta l'applicabilità della legge predetta alla Regione siciliana, perché questa non ha ancora specificatamente legiferato nella materia e perché la legge stessa prevede un piano ed una programmazione economica del settore per l'intero territorio statale; si é sostenuto altresì che l'esistenza del potere dell'assessore di accordare le concessioni non implica che non si applichino le attribuzioni in materia conferite ad organi dello Stato, esercitabili a seguito di parere di quelli regionali;
che la Regione ha sollevato varie eccezioni di inammissibilità dei ricorsi: per decorso dei termini, per non idoneità dei provvedimenti impugnati a causare un conflitto d’attribuzione, perché la legge del 1970 ha fatto salve le situazioni giuridiche costituitesi anteriormente, perché, quanto ad uno dei ricorsi, non sono state precisate le norme costituzionali che si assumono violate, perché entrambi i ricorsi sono stati proposti con riferimento ad una legge ordinaria, che non può formare parametro di costituzionalità;
che la Regione ha ritenuto inoltre che la mancanza di una legislazione regionale in materia può soltanto implicare che la normativa statale deve subire gli adattamenti conseguenti al trasferimento alla Regione delle competenze dello Stato, sotto pena dell'illegittimità della legge statale;
che, nella memoria, la Regione ha chiesto che la Corte sollevi in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della legge del 1970 sulla base di otto motivi;
che questa Corte, con ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito e fatta salva ogni deduzione, ha ordinato alla Regione il deposito degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi su menzionati;
che sono stati depositati 191 fascicoli relativi ad altrettanti decreti regionali;
che nel frattempo sono stati pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale 2 febbraio 1972, e che la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha pure essa denunciato un conflitto di attribuzione in ordine agli atti predetti, per il motivo che in nessuno dei medesimi si fa salva la competenza garantita alla Regione, alla quale deve soltanto essere inviato il rapporto prefettizio destinato a servire di base all'attività del comitato interministeriale per la programmazione;
che, con il suo ricorso, la Regione ha anche promosso questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 16 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito;
che, fissata una nuova udienza per la discussione dei tre ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato la sua impugnazione a 97 dei decreti elencati nei suoi ricorsi 22 luglio e 22 ottobre 1971, rilevando che soltanto essi contemplano ampliamenti e modifiche sostanziali della preesistente situazione;
che all'udienza del 9 maggio 1972 entrambe le parti insistettero nelle rispettive istanze e deduzioni.
Considerato che le tre cause possono riunirsi perché riflettenti le medesime questioni;
che non sembrano fondate le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione avverso i ricorsi statali: non é stato da essa dimostrato che il Presidente del Consiglio dei ministri ebbe conoscenza dei provvedimenti impugnati prima della data che egli ha indicato; il vizio denunciato nei ricorsi attiene all'inosservanza di un procedimento al quale dovevano partecipare organi statali e quindi deduce una competenza statale che si assume pretermessa dalla Regione; che entrambi i ricorsi dello Stato, o espressamente o implicitamente, reclamano l'osservanza dell'art. 14, lett. d, dello Statuto regionale e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; la salvezza delle posizioni anteriori disposta dalla legge del 1970 non concerne la competenza degli organi regionali; nei conflitti di attribuzione possono essere invocate leggi ordinarie in quanto determinative di competenze;
che sostanzialmente le parti sono d'accordo nel ritenere che l'art. 16 della legge predetta é applicabile alla Regione siciliana perché essa non ha legiferato in materia;
che però é da decidere se la norma predetta ha lasciato salve le competenze regionali nella materia dell'industria e del commercio, trasferite dallo Stato con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
che incide sulla detta questione quella relativa alla legittimità costituzionale del già menzionato art. 16 della legge del 1970, la quale tuttavia va limitata ai profili rilevanti per la decisione sui conflitti di attribuzione oggetto della causa, con esclusione cioé di quelli che riguardano asserti contrasti fra la legge statale ed i principi costituzionali non concernenti le competenze dello Stato e della Regione (violazione del principio di uguaglianza, assegnazione di poteri normativi ad organi dell'amministrazione statale, lesione del principio di libertà dell'iniziativa privata, di quello dell'autonomia negoziale, di quello dell'autonomia e dei poteri dei comuni);
che la norma invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, avendo attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro, senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la competenza degli organi locali dello Stato, lascia dubbia, secondo la Regione, la persistenza di una competenza regionale riguardo all'attività amministrativa che é prevista dalla legge statale;
che la questione di legittimità costituzionale così esposta ha rilevanza per la decisione dei ricorsi hinc et inde proposti, i quali impongono infatti una indagine sulle attribuzioni che alle parti rispettivamente competono nella materia di cui si tratta;
che la questione stessa non é manifestamente infondata in relazione all'assunto della Regione che la competenza dello Stato ad emanare leggi applicabili alla Regione siciliana, nelle materie in cui essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi, non implica competenza dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali nelle materie, come quella in ispecie, riguardo alle quali la Regione esercita già le funzioni amministrative che spettano allo Stato;
che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni pronuncia sul merito dei ricorsi, sollevi avanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che é opportuno fissare fin d'ora l'udienza in cui dovranno trattarsi le cause relative alla questione proposta ed ai tre ricorsi e abbreviare i termini processuali ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la trattazione innanzi a se stessa per l'udienza del 21 giugno 1972 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), in riferimento all'art. 14, lett. d, dello Statuto per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.
Ordina il rinvio di questo giudizio alla stessa udienza del 21 giugno 1972 perché sia trattato congiuntamente alla questione di legittimità di cui sopra.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Assegna alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza per l'esame degli atti depositati nella cancelleria e la presentazione delle deduzioni rispettive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1972.