ORDINANZA N. 99
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1970 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Coliola Mario, Bordone Agostino ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Bordone Agostino ed altri e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Franco Agostini e Domenico Bevilacqua, per Bordone ed altri, l'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ravvisa il conflitto con l'art. 3 della Costituzione nel combinato disposto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, e dell'art. 50 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che avrebbero creato una diseguaglianza di trattamento tra gli operai statali assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 1961 e quelli entrati nei ruoli in forza di quest'ultima legge.
Considerato che la stessa ordinanza cita, come norma la cui sopravvenienza avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento, l'art. 50 della mentovata legge n. 90 del 1961, che attiene esclusivamente alla disciplina ENPAS;
che, pertanto, non risulta sufficientemente formulato e delimitato il profilo della questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame di questa Corte;
che, in conseguenza, é necessario restituire gli atti al giudice a quo per una più puntuale definizione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.