Sentenza n. 95 del 1972

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 SENTENZA N. 95

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, primo comma, del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico d’Offidani Adriano, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 4 marzo 1970, emanata nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Adriano Offidani, il pretore di Recanati ha sollevato d’ufficio una questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 10 e 11, prima parte, del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente "disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali".

Il giudice a quo, dopo aver accertato che le disposizioni predette sono tuttora in vigore e dopo aver svolto alcune considerazioni in ordine alle conseguenze che sul piano normativo discenderanno dall'accoglimento della questione, osserva che le norme impugnate non consentono alcun intervento della difesa in sede di revisione dell'analisi dei prodotti ai quali la disciplina legislativa si riferisce e pertanto, in conformità dei principi enunciati nella sentenza n. 149 del 1969 di questa Corte, esse appaiono contrastare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui escludono l'applicazione degli articoli 225, 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

2. - Innanzi a questa Corte non si é costituita la parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa viene decisa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, prevede l'impugnazione delle analisi dei campioni dei prodotti ai quali la legge si riferisce (conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) e le modalità delle conseguenti operazioni di revisione. L'art. 11, primo comma, stabilisce, a sua volta, che il capo del laboratorio presso il quale l'analisi é stata effettuata, ove questa abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto, presenti documentata denuncia all'autorità giudiziaria.

Entrambe queste disposizioni vengono denunziate dal pretore di Recanati, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di revisione.

2. - Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il giudice a quo fa esplicito riferimento alla motivazione della sentenza n. 149 del 1969. Ed invero i principi esposti in quella decisione e confermati in successive pronunzie relative a leggi concernenti la materia delle frodi alimentari dimostrano pienamente che anche la legge ora impugnata viola, per quanto riguarda la fase di revisione dell'analisi, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La Corte ritiene, tuttavia, che la questione proposta dall'ordinanza del pretore di Recanati non possa essere integralmente accolta: l'art. 11, primo comma, della legge impugnata é del tutto estraneo al procedimento di revisione dell'analisi e per quanto riguarda l'art. 10 é sufficiente una pronuncia che imponga l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e non anche, come richiede il pretore, dell'art. 225 dello stesso codice che disciplina, in generale, i poteri preistruttori della polizia giudiziaria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), contenente "disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, dello stesso decreto-legge, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

Giuseppe CHIARELLI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.