ORDINANZA N. 87
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (provvedimenti a favore del Comune di San Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione V - sul ricorso della società A.T.A. (Attività turistiche alberghiere) contro il Ministero dell'interno ed il Comune di San Remo, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.
Visti gli atti di costituzione della società A.T.A. (Attività turistiche alberghiere), del fallimento della società A.T.A., del Comune di San Remo e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi per la società A.T.A. l'avv. prof. Giuseppe Guarino, che ha parlato anche per il curatore del fallimento della società medesima, l'avv. Leopoldo Piccardi, per il Comune di San Remo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti poi riuniti, promossi su ricorsi della società A.T.A. (Attività turistiche alberghiere) nei confronti del Comune di San Remo e del Ministero dell'interno, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 giugno 1969, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che dà "facoltà al Ministro per l'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter giungere all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili", per contrasto con gli artt. 76, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;
che i predetti ricorsi della società A.T.A. erano diretti ad ottenere l'annullamento del provvedimento del 26 settembre 1968, con cui il Ministro per l'interno negava l'approvazione alla delibera del Consiglio comunale di San Remo che prorogava per il quinquennio 1968-1973 la concessione della gestione del Casinò municipale, con connessa autorizzazione all'esercizio del giuoco d'azzardo, alla società A.T.A., già concessionaria nel precedente quinquennio, nonché delle delibere successivamente adottate dallo stesso Consiglio comunale e concernenti rispettivamente l'adozione del nuovo capitolato di oneri per l'appalto della gestione del Casinò e lo schema del relativo avviso d'asta, ed impugnavano altresì il decreto con cui il Ministro per l'interno aveva approvato con modifiche tali delibere, come pure, infine, l'avviso d'asta emanato dal Sindaco di San Remo il 12 gennaio 1969;
che dinanzi a questa Corte si costituivano la società A.T.A., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giuseppe Guarino e Franco Moreno, ed il Comune di San Remo, rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, ed interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato;
che, perdurando la sospensione del giudizio a quo, veniva dichiarato il fallimento della società A.T.A. e gli avvocati prof. Guarino e Moreno esibivano una nuova procura rilasciata dal curatore al fallimento, debitamente autorizzato dal giudice delegato.
Considerato che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società A.T.A. - ricorrente davanti al Consiglio di Stato - appare suscettibile di esplicare sul rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio e sulla stessa capacità e legittimazione processuale delle parti un’incidenza che non spetta a questa Corte determinare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.