Sentenza n. 84 del 1972

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 SENTENZA N. 84

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Speranza Vincenzo contro il Ministero della difesa-esercito, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il maggiore d’artiglieria Vincenzo Speranza, promosso a tale grado con anzianità 31 dicembre 1965, ebbe rettificata detta anzianità, rispettivamente al 1 gennaio 1965 ed al 3 gennaio 1963, per i vantaggi di carriera spettantigli per avere superato il corso normale ed il corso superiore di stato maggiore, vantaggi che non gli erano stati attribuiti nel grado di capitano, per avere conseguito i relativi titoli quando era già compreso nell'aliquota stabilita per essere preso in esame agli effetti dell'avanzamento.

Con l'attribuitagli anzianità 3 gennaio 1963, peraltro, il maggiore Speranza veniva ad oltrepassare nel ruolo il maggiore Mario Davite, già di lui più anziano e che aveva conseguito eguali titoli, i vantaggi relativi ai quali gli erano stati attribuiti nel grado di capitano.

Pertanto, con d.P.R. 1 settembre 1967, veniva disposto il collocamento in ruolo del maggiore Speranza dopo il collega Davite, attribuendogli l'anzianità relativa 31 dicembre 1964, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, che dispone testualmente: "L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito eguale titolo".

Avverso tale decreto lo Speranza proponeva ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendone l'annullamento per errata e falsa applicazione dell'art. 69 della legge n. 1137 del 1955, in quanto il sorpassamento nel ruolo da parte dello Speranza del maggiore Davite, anche se formalmente posto in essere con la concessione del vantaggio di carriera, sostanzialmente derivava dal fatto che il Davite, preso in esame agli effetti dell'avanzamento per gli anni 1962, 1963 e 1964, aveva ottenuto la promozione soltanto al terzo scrutinio, mentre lo Speranza l'aveva conseguita al primo scrutinio.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV), con ordinanza 2 maggio 1969, rilevato che, pur avendo gli stessi titoli a vantaggio di carriera, i due ufficiali si trovavano in posizioni differenziate dai giudizi conseguiti agli effetti dell'avanzamento, dai quali, unicamente, era derivato il sorpassamento in ruolo del Davite da parte dello Speranza e che, quindi, l'applicazione del citato art. 69, ultimo comma, veniva a porre in essere una disparità di trattamento irrazionale ed ingiustificata, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 69, ultimo comma, per violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, e, sospeso il giudizio, rinviava a questa Corte gli atti per l'esame della prospettata questione.

Dopo gli adempimenti di legge la questione viene ora all'esame della Corte.

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, dopo un'acuta analisi della lettera e dello spirito dell'intero art. 69 della legge del 1955, n. 1137, giunge alla conclusione che l'ultimo comma del medesimo, ben lungi dal violare il principio di eguaglianza, tende, invece, proprio ad assicurarne la piena tutela.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, disciplina in modo dettagliato l'attribuzione concreta del vantaggio di carriera spettante agli ufficiali, che abbiano acquisiti taluni titoli, specificamente indicati in una tabella annessa alla legge e che, per quel che riguarda la questione in esame, consistono nell'aver superato il corso di stato maggiore ed il corso superiore di stato maggiore.

II vantaggio é attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquistato il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite da apposita tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se tale vantaggio, che si risolve, poi, in un notevole acceleramento della carriera, fosse attribuibile soltanto ad ufficiali della stessa Arma, dello stesso grado e della stessa anzianità assoluta, l'applicazione del sistema testé esposto non potrebbe in nessun caso dar luogo a disparità di trattamento e, quindi, non potrebbe dar luogo a questioni al riguardo.

Ma, anzitutto, il titolo può essere acquisito nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e, per giunta, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i cui ruoli organici sono numericamente ben diversi, cosicché, a seconda del grado e dell'Arma nei quali viene attribuito, il relativo vantaggio può risultare, in concreto, maggiore o minore.

Di qui la particolare cura del legislatore, come risulta dal citato quadro n. 4, di dosare e proporzionare il vantaggio per ciascun grado, in modo da evitare, nei limiti del possibile, le eventuali sperequazioni sopra ipotizzate.

Può accadere (come nel caso che ha dato luogo a questo giudizio) che l'ufficiale acquisti il titolo al vantaggio, che quindi non gioverebbe più a nulla, quando si trovi compreso nei limiti stabiliti per la presa in esame per l'avanzamento.

Questa ipotesi il legislatore ha preveduto, disponendo l'attribuzione del vantaggio, opportunamente ridotto, nel grado superiore.

Può, infine, accadere che, pur opportunamente ridotto, il vantaggio non possa essere interamente attribuito nel grado superiore, dato il minor numero di posti in organico.

Anche a questo il legislatore ha provveduto, disponendo che il residuo numero di posti non potuto utilizzare venga attribuito nell'ulteriore grado superiore.

Come risulta da quanto precede il legislatore ha fatto di tutto per evitare che lo stesso titolo attribuisca vantaggio diverso e non può negarsi che, sia pure con una certa approssimazione, dalla quale può derivare qualche lieve disparità di trattamento, vi sia riuscito.

Ciò nonostante, in concreto, dato l'intrecciarsi delle varie posizioni e della consistenza numerica diversa dei vari ruoli, può accadere che un ufficiale, quando gli venga attribuito in un grado ed in un ruolo differenti, possa conseguire un vantaggio tale da fargli sorpassare altro ufficiale, avente lo stesso titolo, di lui più anziano.

Di qui il limite posto dall'ultimo comma dell'art. 69 in esame, limite che, ben lungi dal violare il principio di eguaglianza, dato lo scopo che con esso s'intende raggiungere, costituisce un’ulteriore, scrupolosa garanzia di attuazione di quel principio.

É ovvio, peraltro, che tale limite debba osservarsi soltanto ad assoluta identità di posizioni che faccia dipendere esclusivamente dal vantaggio di carriera e dal conseguente spostamente in ruolo il sorpasso di altro ufficiale di maggiore anzianità, avente lo stesso titolo, ferma quindi restando la posizione comparativa nei ruoli, come effetto di tutte le vicende di carriera, a prescindere da quelle inerenti all'art. 69.

La sollevata questione risulta, pertanto, infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.