Sentenza n. 81 del 1972

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SENTENZA N. 81

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di Ferrari Alfredo ed altri, il pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per opportuna conoscenza";

che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.

Considerato che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura d’organo giudicante;

che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico ministero d’atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima, per l’esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso é rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.