SENTENZA N. 81
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di Ferrari Alfredo ed altri, il pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per opportuna conoscenza";
che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.
Considerato che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura d’organo giudicante;
che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico ministero d’atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima, per l’esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso é rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.