ORDINANZA N. 69
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 592 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1971 dal pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di D'Alò Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con la prima questione il pretore di Pesaro denuncia l’illegittimità costituzionale dell'art. 592 del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, vietando atti istruttori dopo l'intervento di un decreto d’amnistia, lede il diritto di difesa dell'imputato;
che una seconda censura il pretore stesso solleva nei confronti dell'art. 152 c.p.p. per violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, poiché, facendo prevalere la dichiarazione d’estinzione del reato per amnistia sulla pronunzia di merito, contrasta con il divieto di presunzione implicita di colpevolezza sancito dalla disposizione costituzionale predetta.
Considerato che entrambe le questioni sono state decise da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 151 del codice penale, nella parte in cui non impone l'obbligo pel legislatore di consentire la rinunzia all'applicazione dell'amnistia, ed ha ritenuto che tale rinunzia, se lasciata aperta in ogni caso all'imputato, costituisce esplicazione del diritto di difesa; e pertanto sottrae il provvedimento d’amnistia alla censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che la stessa sentenza ha dichiarato infondata la questione relativa all'art. 592 c.p.p., inteso nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad atti istruttori in caso d’amnistia non sia da far valere quando risulti la rinunzia ad essa; sicché per quanto riguarda la prima censura se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza;
che anche nei confronti della denuncia dell'art. 152 c.p.p., per violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si deve giungere alla stessa conclusione, poiché, infatti, ammessa la rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito, in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia, secondo ritenuto dalla Corte con la menzionata sentenza n. 175 del 1971, deve ritenersi che tale interesse risulti soddisfatto quando sia consentito all'interessato di sottrarsi all'amnistia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 592, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, già decise con la sentenza n. 175 del 1971, proposta dal pretore di Pesaro con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.