ORDINANZA N. 61
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla Commissione provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri Oliviero, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi ercourier newi siano organi giurisdizionali;
che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI – Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1972.