Sentenza n.48 del 1972

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 SENTENZA N. 48

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e d’altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Toscani Oliviero e la società TOTAL, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visti l'atto di costituzione della società TOTAL e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Giannetto Cavasola, per la società TOTAL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il fotografo Oliviero Toscani, assumendo di avere ceduto "tutti i diritti di riproduzione" di un suo servizio fotografico alla società TOTAL, la quale, nella campagna di stampa 1968 avrebbe riprodotto le fotografie cedutele in modo tale da costituire lesione della sua reputazione di fotografo professionista specializzato in materia pubblicitaria, conveniva davanti al tribunale di Milano la società TOTAL perché, tra l'altro, sentisse affermare la lesione del suo diritto morale di autore.

Il tribunale adito, con ordinanza 11 dicembre 1969, attraverso una diligente analisi delle norme degli artt. 87-92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente una regolamentazione speciale dei diritti di autore relativi alle fotografie, nonché della Convenzione internazionale di Berna, nel testo riveduto a Bruxelles il 26 giugno 1948, resa esecutiva in Italia con legge 16 febbraio 1953, n. 247, giungeva sostanzialmente alle seguenti conclusioni:

a) per la vigente legge italiana sul diritto d'autore i diritti dei fotografi non sono pienamente protetti, dato che per essi é esclusa la protezione del diritto morale, preveduta dall'art. 20 di detta legge;

b) viceversa, l'art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna prevede la piena protezione anche per le opere fotografiche e per quelle ottenute con un processo analogo a quello fotografico e, in forza dell'art. 4 (nn. 1 e 2), gli autori appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione godono negli altri Paesi dell'Unione stessa dei medesimi diritti riconosciuti ai nazionali e di quelli accordati dalla Convenzione, senza che il godimento e l'esercizio di tali diritti sia subordinato ad alcuna formalità;

c) conseguentemente il fotografo italiano che abbia eseguito in un altro Paese dell'Unione una sua opera gode in detto Paese e nella stessa Italia di una protezione maggiore di quella alla quale ha diritto il fotografo che tale opera abbia eseguita in Italia.

Di qui, secondo il tribunale di Milano, un’evidente, ingiustificata disparità di trattamento che rende non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 87-92 della legge n. 633 del 1941, per violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla cognizione della Corte.

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 23 marzo 1970.

Si sono costituiti la società TOTAL, con memoria depositata il 31 marzo 1970 ed il Toscani, con memoria depositata il 23 settembre 1970 e cioé fuori termine.

Con l'atto d'intervento, l'Avvocatura generale dello Stato, partendo dal presupposto che la Convenzione di Berna abbia natura "self-executing" ossia entra pienamente in vigore negli Stati contraenti, per solo effetto della ratifica, senza che occorra un adeguamento conforme delle leggi già vigenti negli Stati stessi, chiede che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata.

Secondo l'Avvocatura generale, infatti, una corretta interpretazione della Convenzione di Berna, anche in relazione ai lavori preparatori della legge italiana di ratifica (legge 16 febbraio 1953, n. 247) conduce a ritenere l'applicabilità immediata, anche nei confronti delle opere fotografiche, dell'art. 20 della legge n. 633 del 1941, il che implica, appunto, l'irrilevanza o, comunque, l'infondatezza della proposta questione.

Anche il patrocinio della TOTAL, con la memoria sopra indicata, conclude che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata, ma sotto profili ben diversi da quelli prospettati dall'Avvocatura dello Stato.

Il difetto di rilevanza viene, infatti, prospettato sia sotto il profilo di assoluto difetto di una qualsiasi motivazione al riguardo, sia sotto il profilo che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dei denunziati artt. 87-92 della legge n. 633 del 1941 non avrebbe l'effetto di estendere alle opere fotografiche la tutela morale dell'autore, bensì quello di sopprimere anche la limitata tutela, per tali opere, dagli articoli stessi preveduta.

L’infondatezza, poi, viene sostenuta in quanto la denunziata disparità di trattamento trova razionale giustificazione nella differente disciplina legislativa, derivante in conformità con i principi del diritto internazionale, dall'applicabilità della legislazione vigente nel luogo dove l'opera é stata realizzata.

La memoria del patrocinio del Toscani non può essere presa in esame, perché tardivamente depositata.

Con altra memoria depositata il 12 gennaio 1972, l'Avvocatura generale dello Stato riafferma le deduzioni dell'atto di intervento e ne conferma le conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come viene posto in rilievo in narrativa, con l'ordinanza di rinvio vengono denunziati a questa Corte gli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la disciplina speciale dei diritti relativi alle fotografie, in quanto non concedono ai rispettivi autori anche la protezione del diritto morale di cui all'art. 20 della legge stessa e 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna del 1886, riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il limitato profilo della disparità di trattamento tra l'autore italiano di fotografia eseguita in Italia, che ha diritto soltanto alla minore protezione preveduta dalle norme denunziate ed altro autore, pure italiano, che avendo eseguita la fotografia in altro Paese aderente alla Convenzione di Berna, avrebbe diritto anche in Italia alla maggiore protezione dell'art. 6 bis, comma primo, di detta Convenzione.

2. - Così precisati i termini della questione, occorre, in via pregiudiziale, esaminare le due eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevate, sotto diverso profilo, dal patrocinio della Società TOTAL e dall'Avvocatura generale dello Stato.

Entrambe tali eccezioni risultano, peraltro, infondate:

a) Secondo la TOTAL, infatti, il difetto di rilevanza dovrebbe ravvisarsi in quanto l’eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme denunziate avrebbe soltanto l'effetto di far perdere all'autore di fotografie, costituenti opere protette, i più limitati diritti contemplati da dette norme, senza attribuire loro la maggiore protezione contemplata dall'art. 20 della legge n. 633 del 1941 e dall'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna.

Senonché é facile obbiettare che, con l'ordinanza di rinvio, la dichiarazione di illegittimità é prospettata proprio in riferimento al diniego di quella maggiore protezione, della quale, pertanto, tale dichiarazione implicherebbe il riconoscimento.

b) Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, l’irrilevanza deriverebbe dalla natura di trattato "self-executing" della Convenzione di Berna, per effetto della quale, una volta intervenute la ratifica e "la piena ed intera esecuzione" conferite con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, dovrebbe ritenersi entrato, senz'altro, nel nostro ordinamento giuridico il principio della protezione piena estesa al riconoscimento anche del diritto morale dell'autore per le opere fotografiche.

Ma dal testo del n. 1 dell'art. 4, nonché da quello dell'art. 5 di detta Convenzione, chiaramente si evince che gli obblighi reciproci con essa assunti dai Paesi dell'Unione consistono nel riconoscimento, ciascuno nel proprio territorio, agli autori di altri Paesi aderenti all'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai propri cittadini, nonché dei diritti discendenti dalla Convenzione.

Ne consegue che ben può un cittadino di altro Paese aderente all'Unione, autore di un'opera eseguita o pubblicata nel Paese di origine, ottenere in Italia una protezione della propria opera, riconosciutagli dalla legislazione del proprio Paese, maggiore di quella accordata dalla legislazione italiana ai propri cittadini, come pure che ad un cittadino italiano autore di un'opera eseguita o pubblicata in altro Paese dell'Unione venga colà riconosciuta la eventuale maggiore protezione dalla legislazione di quel Paese accordata ai propri cittadini, o la protezione discendente dalla Convenzione.

Ma non consegue altresì che ad un cittadino italiano possa essere riconosciuta in Italia, anche per opera eseguita o pubblicata in altro Paese dell'Unione, protezione maggiore di quella accordata dalla legislazione italiana ad opera analoga eseguita o pubblicata in Italia da cittadini italiani.

Se questo é il contenuto della Convenzione di Berna é evidente che, anche a considerarlo "self- executing", la "piena ed intera esecuzione" disposta con la citata legge di ratifica non può far sì che, in esecuzione di essa, debba ritenersi estesa in Italia e nei confronti dei cittadini italiani la protezione del diritto morale di autore alle opere fotografiche.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano anche che la questione, così com'é stata prospettata, é destituita di fondamento.

Come sopra si é posto in rilievo, presupposto della denunziata violazione del principio di eguaglianza é che il cittadino italiano autore di fotografie eseguite o pubblicate in altro Paese dell'Unione, nel quale sia ammessa la protezione morale delle opere fotografiche, abbia diritto a tale maggiore protezione anche in Italia.

Questo presupposto, alla stregua delle richiamate considerazioni, deve ritenersi insussistente: ne consegue che viene a mancare la disparità di trattamento nella quale dovrebbe ravvisarsi la violazione del detto principio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1972.