SENTENZA N. 25
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale (pensioni civili) - sul ricorso di Cappai Pietro, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetfa Ufficiale della Republica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
A seguito della sentenza 27 giugno 1945 della Corte d'assise di Cuneo, che lo aveva condannato alla pena di morte (poi commutata in trenta anni di reclusione, venti dei quali condonati) per i delitti di banda armata, omicidio e collaborazionismo, Cappai Pietro, operaio delle Ferrovie dello Stato, fu destituito dal servizio e privato del diritto a pensione ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b, del t.u. 22 aprile 1909, n. 229, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915.
Dopo aver ottenuto la riabilitazione, con sentenza 25 giugno 1960 della Corte d'appello di Torino, il Cappai presentò all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l.l. n. 915 del 1945 modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32, la domanda per ottenere la pensione, ma il Ministro per i trasporti, su parere vincolante negativo della Commissione per i destituiti dell'Amministrazione ferroviaria, respinse tale domanda con decreto 20 dicembre 1960, n. 2469.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1972.