SENTENZA N. 24
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto legge 24 giugno 1961, n. 510 (modificazioni al regime fiscale degli olii di semi), convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Prino Carmelo e Bandi Francesco, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Gandolfi Bruno ed altri, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Tali Carmelo Prino e Francesco Bandi, rispettivamente presidente e direttore pro-tempore del Consorzio agrario provinciale di Novara, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di quella città, per rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 17 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, per avere posto in circolazione oli di semi commestibili in quantitativi superiori a kg. 50 senza l'obbligatoria bolletta di legittimazione, reato punibile con la sola multa e non comportante né evasione di tributi, né multa proporzionale e, come tale, non definibile in via amministrativa, in base all'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, secondo l'interpretazione data a tale norma dal Ministero delle finanze.
Il tribunale investito del relativo procedimento, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, con ordinanza in data 20 gennaio 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, in riferimento agli artt. 3, 101, 108, secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione.
In ordine alla rilevanza manca qualsiasi motivazione.
La non manifesta infondatezza é, sostanzialmente, così motivata:
a) la potestà di ammettere discrezionalmente alla oblazione gli imputati per delitti puniti con la sola pena della multa, conferita all'Intendente di finanza dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, implica l'esercizio di funzioni giurisdizionali, affidate ad un organo amministrativo, che non offre le garanzie di indipendenza e di imparzialità proprie del giudice e, quindi, é in contrasto con gli artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione;
b) contro la decisione dell'Intendente di finanza che non ammette l'oblazione non é dato all'interessato alcun mezzo di gravame, in contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione;
c) l'ammissibilità all'oblazione dei delitti implicanti evasione fiscale e punibili oltre che con il pagamento dell'imposta evasa con una multa proporzionata all'importo di tale imposta e l’esclusione dei delitti non implicanti evasione fiscale e puniti con la sola multa, importa violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la disparità di trattamento, che ne deriva, non ha razionale giustificazione.
É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto d'intervento chiede che le proposte questioni vengano dichiarate infondate, in quanto le attribuzioni in materia dell'Intendente di finanza hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale e contro i relativi provvedimenti é ammesso il ricorso alla giurisdizione amministrativa, ed in quanto la denunziata disparità di trattamento trova sufficiente e razionale giustificazione nella diversità della natura dei reati ai quali si riferisce.
2. - Anche il tribunale di Rovereto, con ordinanza 30 ottobre 1970, emessa nel procedimento penale a carico di Bruno Gandolfi, Pietro Prestato e Giovanni Zucchi, imputati del reato preveduto dallo stesso d.l. n. 510 del 1961, non implicante evasione fiscale e punibile con la sola multa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 di detto d.l., peraltro, soltanto per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La disparità di trattamento che implicherebbe violazione del principio di uguaglianza viene prospettata non soltanto sotto il profilo denunziato dal tribunale di Novara, ma anche sotto il seguente profilo:
Per il secondo comma dell'impugnato art. 22 il pagamento di quanto dovuto per l'oblazione estingue il reato, purché effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria.
Ciò implica che, in concreto, possono essere ammessi alla oblazione soltanto gli imputati denunziati dall'Intendenza di finanza e non anche quelli denunziati direttamente dall'autorità giudiziaria o per i quali questa stessa abbia avuto modo di accertare il reato contestato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato é intervenuto pure in questo giudizio.
Con l'atto d'intervento si conchiude chiedendo che le proposte questioni vengano dichiarate infondate, richiamandosi, al riguardo, a quanto dedotto nel giudizio promosso dal tribunale di Novara, per quanto attiene al profilo anche da questo prospettato e, per l'altro profilo, deducendo che quando sia mancata la fase amministrativa, durante la quale é ammessa l'oblazione, il giudice investito direttamente della denunzia, prima di procedere al rinvio a giudizio, ben può trasmettere gli atti, d'ufficio o su richiesta di parte, all'Intendenza di finanza, perché esamini se sia o non il caso di ammettere l'imputato all'oblazione.
3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi così promossi vengono oggi alla cognizione della Corte.
Considerato in diritto
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno esaminati e decisi congiuntamente, avendo per oggetto la stessa questione.
2. - Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a prescrizioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei semi oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli oli prodotti a seconda che siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme relative agli oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di fabbricazione ed alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi o oli importati dall'estero.
Contiene, poi, norme penali che prevedono:
a) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda;
b) delitti punibili con la multa e con la reclusione;
c) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita in un minimo ed un massimo fissi;
d) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa.
In conformità con l'art. 162 del codice penale e con l'art. 14 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda.
Il d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genuinità degli oli prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.p. dà facoltà all'Intendente di finanza, anche per i delitti puniti con la sola multa, di consentire che il trasgressore effettui il pagamento oltre che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima della trasmissione del processo verbale di accertamento dell'autorità giudiziaria.
Ammette, cioé, una forma di composizione in via amministrativa, impropriamente definita come oblazione.
Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte:
a) sia dal tribunale di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il profilo di violazione del principio di eguaglianza, perché senza un motivo razionale che giustifichi tale disparità di trattamento per reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessa o esclusa la oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale;
b) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati per i quali é ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma dell'art. 22, questa non può aver luogo quando la denunzia pervenga direttamente all'autorità giudiziaria;
c) dal tribunale di Novara, sotto il profilo della violazione degli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati all'Intendente di finanza, che non presenta le garanzie all'uopo richieste dagli artt. 101 e 108, vere e proprie funzioni giurisdizionali, per giunta senza possibilità di difesa adeguata (art. 113 Cost.).
3. - Così precisati i termini della controversia, poiché é pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze di rinvio, che i procedimenti penali, nel corso dei quali tali ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, é evidente che deve essere esaminata per prima la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la esclusione dall'oblazione dei reati che non comportano evasione fiscale.
Al riguardo si rileva:
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 48
e 90 del 1971) non può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondano discipline razionalmente e conseguentemente differenziate.L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.p. che l'ammette, invece, soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale non é difficile identificare il fondamento razionale: il preminente interesse della finanza alla riscossione dei tributi.
Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l. n. 510 del 1961, come si é sopra premesso, vanno ricondotte sotto due tipi differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni che comportano o no evasione fiscale aventi, cioé, carattere repressivo della avvenuta evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l. n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.).
Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il tributo evaso é maggiormente e specificamente evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale l'oblazione o, meglio, come già si é detto, la composizione in via amministrativa, che, senza lasciare del tutto impunito (pur estinguendolo) il reato, assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso.
In questa esigenza preminente di realizzazione del tributo della quale non può essere contestata la razionalità, va identificato i1 pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due diversi tipi di reato sopra indicati.
4. - Dimostrata, così, la legittimità costituzionale della esclusione dalla oblazione dei delitti che non implicano evasione fiscale, poiché le altre questioni di legittimità prospettate con le ordinanze di rinvio presuppongono, invece, l'ammissibilità della oblazione anche per tali reati, é evidente la irrilevanza, ai fini dei giudizi a quibus, di tali questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni al regime fiscale degli olii di semi", sollevata dai tribunali di Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa;
2) dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510, sollevate:
a) dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;
b) dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1972.