Ordinanza n. 20 del 1972

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         ORDINANZA N. 20

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa 1'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Saccà Eugenio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Ranieri Giovanni Battista ed altri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

3) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Tissini Mario ed altri, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 21 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.