ORDINANZA N. 19
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Saccà Eugenio, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero, la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare osservazioni e richieste.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1970, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato e fare osservazioni e richieste, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.