Sentenza n.14 del 1972

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SENTENZA N. 14

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne l'indennità Somalia, fissata nella tabella B dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Prisco Carlo, Mellana Vincenzo ed altri contro il Ministero degli esteri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Visto l'atto di costituzione di Mellana Vincenzo, Angeloni Renato e Dell'Asta Isidoro;

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli;

udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per Mellana, Angeloni e Dell'Asta.

 

Ritenuto in fatto

 

I magistrati in servizio di assistenza tecnica in Somalia Carlo Prisco, Vincenzo Mellana, Renato Angeloni e Isidoro Dell'Asta, con atto 10 dicembre 1965, proponevano ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Ministero degli esteri che aveva respinto la loro domanda di adeguamento della indennità di sede (c.d. indennità Somalia), prevista dal d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, al coefficiente di stipendio, a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto A.F.I.S. 29 aprile 1960, n. 3. In via incidentale, sollevavano questione di legittimità costituzionale del citato d.P.R. n. 200 del 1962, sul trattamento economico spettante al personale in servizio in Somalia, assumendo che tale decreto, emanato in vista della delega contenuta nella legge 29 dicembre 1961, n. 1528, nello stabilire, con la tabella B, la misura della detta indennità aveva violato, per i magistrati, i criteri posti nell'art. 6 della legge di delega, col non tener conto del trattamento da essi goduto alla data del 30 giugno 1960 e dell'aumentato costo della vita in epoca successiva al 1 luglio dello stesso anno.

Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza 9 luglio 1969 (pervenuta alla Corte il 21 febbraio 1970), ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e l'ha rimessa a questa Corte.

Si sono costituiti nel presente giudizio i signori magistrati Mellana, Angeloni e Dell'Asta, rappresentati e difesi dall'avv. Vitaliano Lorenzoni, con comparsa 10 aprile 1970, nella quale si sviluppano gli argomenti dell'ordinanza.

Nella discussione orale la difesa delle parti private ha svolto le addotte ragioni.

 

Considerato in diritto

 

La censura di eccesso dalla delega, in cui sarebbe incorso il decreto impugnato, non ha fondamento.

La legge 29 dicembre 1961, n. 1528, (art. 6) delegò al Governo la facoltà di emanare norme concernenti il trattamento economico del personale italiano destinato all'assistenza tecnica alla Somalia, tenendo conto del trattamento da esso goduto durante l'Amministrazione fiduciaria, nonché dell'aumentato costo della vita in Somalia "in epoca successiva al 1 luglio 1960".

Il d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, in attuazione della delega, fissò l'ammontare della cosiddetta indennità Somalia spettante al personale dal 1 luglio 1960, e, in misura maggiore, dal 1 luglio 1961. Stabilì inoltre la misura dell'indennità ai magistrati esercitanti funzioni giudiziarie (tab. D) e quella di altra indennità, in relazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, per i magistrati di tribunale, giudici ed equiparati, a partire dal 1 luglio 1961.

È evidente che nello stabilire l'aumento della indennità Somalia dal 1 luglio 1961 il Governo tenne conto, in base a valutazioni discrezionali non sindacabili in questa sede, dell'aumento del costo della vita verificatosi in epoca successiva al 1 luglio 1960. Col disporre tale aumento il Governo pertanto si uniformò alla legge di delega.

Non può d'altra parte negarsi che il decreto impugnato abbia anche osservato l'altro criterio posto con la delega, col prescrivere che fosse tenuto conto del trattamento goduto durante l'Amministrazione fiduciaria. Da tale disposizione può dedursi che il nuovo trattamento non dovesse essere inferiore a quello già goduto; ma nell'ordinanza non si assume che tale fosse nella specie.

La legge di delega non richiedeva che dal momento della cessazione dell'Amministrazione fiduciaria fossero aumentate le indennità, ma richiedeva che, nella nuova situazione instauratasi col sistema dell'assistenza tecnica, fosse stabilito il trattamento economico del personale, secondo i criteri innanzi indicati, dai quali non si è discostato il legislatore delegato.

Non ha rilievo nel presente giudizio la circostanza che alcuni magistrati, in applicazione del decreto impugnato, non abbiano ottenuto un immediato miglioramento del trattamento da essi goduto in base a una interpretazione di leggi che qui non vengono in esame.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennità Somalia, fissata nella tabella B dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 37 del 9 febbraio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CHIARELLI

Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1972.