ORDINANZA N. 1
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 ottobre 1971 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni dell'Ente sviluppo agricolo per la Sicilia 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del personale impiegatizio e di quello operaio dell'Ente, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle suddette deliberazioni.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che, col ricorso notificato il 2 ottobre 1971 indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto d’attribuzione nei confronti delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del proprio personale impiegatizio e di quello operaio, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle citate deliberazioni dell'ESA;
che con istanza depositata il 18 dicembre 1971 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione richiesta.
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 1971, ordina la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, impugnate con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il 13 gennaio 1972.