Ordinanza n. 197 del 1971
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ORDINANZA N. 197

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con ordinanze emesse il 2 e l'8 febbraio 1971 dal tribunale di Massa ed il 1 marzo 1971 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Vetreria Soffieria fratelli Rioda e De Angeli Bernardo, tra la ditta Bernardi e Foci e Bombarda Renato e tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale - e la società "La Risorta", iscritte ai nn. 153, 154 e 155 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal tribunale di Massa (ord. nn. 153 e 154 del 1971) e dal tribunale di Ferrara (ord. n. 155/1971) sono state sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal tribunale di Massa e dal tribunale di Ferrara e già dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.