Ordinanza n. 195 del 1971
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ORDINANZA N. 195

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Josi Enrico, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 15 aprile 1971 ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono che, nel caso in cui il contribuente sia moroso nel pagamento delle imposte dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento.

Considerato che la questione, sollevata per assunto contrasto delle dette norme con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, è identica a quella già esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla menzionata decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano del 15 aprile 1971 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 114 del 18 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.