Ordinanza n. 194 del 1971
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ORDINANZA N. 194

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1971 dal tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Cia Primo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), denunziato in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che l'ordinanza, premesso che l'art. 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha equiparato, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità pensionabile, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri agli operai delle categorie agricole, e premesso che a questi ultimi si applica il decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del detto decreto-legge sotto il riflesso che la norma ivi contenuta sancisce una disparità di trattamento tra impiegati e operai con lo stabilire un diverso criterio di valutazione della diminuzione della capacità di guadagno;

che con sentenza di questa Corte 28 giugno 1971, n. 160, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati";

che la norma del citato art. 10, nella parte predetta, ha cessato di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con ordinanza del tribunale di Lucca 2 aprile 1971, di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 28 giugno 1971, n. l60, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o" e con le parole finali del comma: "per gli impiegati".  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.