Ordinanza n. 192 del 1971
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ORDINANZA N. 192

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, lettera c, e 131 del testo unico sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile Durbiano Esterina contro l'Esattoria comunale di Torino e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Durbiano Esterina, dell'Esattoria comunale di Torino e dell'Amministrazione delle finanze e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi l'avv. Salvatore Prestipino Giarritta, per la Durbiano, l'avv. Enrico Zola, per l'Esattoria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1969 pronunciata nella causa Durbiano Esterina contro Esattoria comunale di Torino e Amministrazione delle finanze, il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. c, e 131 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

Considerato che, come risulta dalla citazione introduttiva del giudizio la Durbiano chiedeva dichiararsi l'illegittimità di alcuni avvisi di intimazione ai contribuenti morosi a lei notificati dall'Esattore di Torino, e la sua estraneità ai rapporti di imposta di cui agli avvisi stessi, l'illegittimità e la carenza di titolo di qualsiasi espropriazione nei confronti di lei per l'imposta stessa; chiedeva altresì inibirsi qualsiasi atto esecutivo e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni;

che l'attrice ha in sostanza proposto un'azione di accertamento negativo del debito d'imposta portato dagli avvisi a lei notificati;

che il tribunale ha invece impostato la sua ordinanza unicamente sulla asserita mancanza di tutela giurisdizionale nel terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale su beni pignorati;

che non ha esaminato quale rilevanza possa avere il vizio denunziato nella causa di cui si tratta, in cui si controverte non sull'appartenenza di beni pignorati, ma soltanto sull'esistenza di un debito di imposta a carico dell'attrice; contro la quale non risulta eseguito pignoramento alcuno;

che occorre ovviare alla carenza di un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1971.