ORDINANZA N. 182
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Cioffi Aldo, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il pretore di Fondi ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui fa divieto di dare feste da ballo in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Questore, in riferimento all'art. 17, secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del Questore;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1971.