SENTENZA N. 172
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 29 settembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1970, avente ad oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 9 novembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione del Trentino - Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Massimo Severo Giannini, per la Regione del Trentino - Alto Adige.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale del Trentino - Alto Adige 29 settembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1970, avente ad oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita", deducendo la violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 23 della Costituzione in relazione all'articolo 65 del predetto Statuto, nonché dell'art. 25 della Costituzione.
Ritiene il ricorrente che la legge impugnata, che consente e disciplina l'impiego di saccarosio nei mosti e nei vini in fermentazione, contrasti, in violazione dell'art. 189 del Trattato di Roma, con la normativa stabilita dai regolamenti della Comunità economica europea nn. 816 del 1970 (art 19, n. 3) e 817 (art 7) del 28 aprile 1970, e pertanto violi il limite costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, sancito dall'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige.
Inoltre, la previsione di un contributo a carico del vinificatore per ogni chilogrammo di saccarosio impiegato, ai sensi dell'art. 5 della legge impugnata, ipotizza una prestazione di carattere impositorio, assimilabile a quello tributario, la quale, pur potendo ritenersi astrattamente compresa nella competenza regionale, giusta l'art. 65 dello Statuto, non é, secondo l'Avvocatura, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e pertanto deve considerarsi costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
Infine, le sanzioni di carattere civile per la trasgressione dei precetti della legge impugnata modificano il sistema delle sanzioni penali previsto dall'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e violano la norma di legge posta in via esclusiva a favore dello Stato dall'art. 25 della Costituzione, per la materia penale.
2. - Con atto depositato il 25 novembre 1970, si é costituito in giudizio il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige chiedendo che la Corte dichiari infondato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa della Regione osserva che la legge impugnata ha una portata molto più limitata di quanto non sembri dal ricorso perché consente solo in casi eccezionali (avverse condizioni climatiche) ed esclusivamente per i vini a denominazione controllata, ovvero controllata e garantita, l'impiego del saccarosio per elevare la gradazione alcoolica dei mosti in misura non superiore a un grado.
L'autorizzazione al c.d. zuccheraggio, non per ragioni speculative, ma per mantenere, quando le condizioni climatiche lo richiedano, i caratteri tipici della produzione vinicola di qualità di determinate zone, é esplicitamente prevista e disciplinata dai regolamenti CEE nn. 816 e 817 del 28 aprile 1970 i quali riconoscono all'Italia, come agli altri Stati membri della Comunità, il potere di legiferare sull'impiego del saccarosio nella produzione dei vini di qualità nelle zone in cui esso sia tradizionalmente o eccezionalmente adoperato.
Il d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, che vieta indiscriminatamente l'impiego di additivi zuccherini nella produzione dei vini, risulterebbe perciò abrogato dalla normativa comunitaria: e poiché la materia relativa alla produzione del vino é attinente all'agricoltura, in cui la Regione ha attribuzione normativa esclusiva, l'autorizzazione alla disciplina dello zuccheraggio da parte dei regolamenti CEE dovrebbe inquadrarsi nel sistema di produzione normativa dello Stato italiano, nel quale appunto la competenza normativa in materia agricola spetta alle Regioni, le quali ben possono provvedere a disciplinare il settore vitivinicolo secondo le esigenze locali. In questa prospettiva, secondo la difesa della Regione, non sussiste alcun motivo per considerare costituzionalmente illegittima la legge impugnata.
3. - Nei termini di legge sono state depositate dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa della Regione memorie illustrative con cui le parti insistono nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
La legge della Regione Trentino - Alto Adige approvata, dopo rinvio, il 7 ottobre 1970, ha per oggetto l'autorizzazione all'"impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita".
Contro questa legge lo Stato ha prodotto ricorso in data 30 ottobre 1970 deducendo tre motivi di illegittimità, per violazione delle seguenti norme di rango costituzionale e cioè :
1) dell'art. 4 dello Statuto speciale, nella parte che obbliga la Regione al rispetto degli obblighi internazionali, derivanti, nel caso, dal Regolamento CEE 816 del 1970, che consente l'impiego del saccarosio nei soli Stati che già lo autorizzavano, e fra i quali l'Italia non può ritenersi compresa;
2) dell'art. 65, n. 9, dello stesso statuto, nella parte in cui stabilisce che i tributi propri che la Regione può imporre devono essere "in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato", e tale non essendo l'anomalo contributo di lire 200 da versarsi alla Regione per ogni chilogrammo di saccarosio utilizzato;
3) dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui pone la riserva di legge in materia penale, che la Regione avrebbe violato col rendere lecito un fatto, come lo zuccheraggio, che l'art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 vieta e sanziona con la reclusione sino a cinque anni.
In merito al primo dei dedotti vizi di legittimità, si osserva preliminarmente non essere affatto esatto quello che la difesa della Regione adduce circa l'abrogazione che, della richiamata norma sul divieto dello zuccheraggio, avrebbero operato i regolamenti CEE i quali consentono, in determinati casi, l'uso del saccarosio come additivo per l'elevazione della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini.
Sta in fatto che i due Regolamenti CEE che disciplinano la materia - e che sono quelli in data 28 aprile 1970, recanti i nn. 816 e 817 - dispongono, il primo all'art. 18, n. 1, e il secondo (specifico per i vini di qualità) all'art. 7, n. 2, che gli Stati membri interessati "possono" autorizzare l'aumento della gradazione alcoolometrica naturale in determinati casi e con varie tecniche, fra le quali quella dell'uso del saccarosio.
I citati regolamenti CEE, autorizzando gli Stati membri ad operare in tal guisa, hanno quindi concesso loro una facoltà e non disposto un obbligo, dalla cui imposizione soltanto sarebbe potuta derivare l'abrogazione di norme vigenti in quegli Stati che l'uso del saccarosio vietavano.
Inoltre, la regolamentazione CEE, nel consentire l'uso del saccarosio agli Stati membri, ha posto anche una limitazione alla quale lo Stato italiano, e con esso le sue Regioni, sono rimasti vincolati. Ha disposto cioè (Regol. 816, art. 19, n. 3) che l'uso del saccarosio potesse essere autorizzato "unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla legislazione esistente alla data di entrata in vigore" di esso regolamento 816 che, per l'art. 44, é fissato nel terzo giorno dalla pubblicazione, intervenuta in data 5 maggio 1970.
E poiché né nella nostra legislazione statale, né in quella regionale (posto che le Regioni avessero competenza in materia), l'uso del saccarosio era consentito alla data anzidetta, é ovvio come in Italia l'uso ne sia rimasto interdetto proprio da quella regolamentazione CEE che la difesa della Regione invoca a giustificare l'emanazione, per sua parte, delle norme in materia.
Deve quindi ritenersi che la stessa Regione abbia, emanandole, superato il limite degli obblighi internazionali dello Stato italiano e con ciò violato l'art. 4, prima parte, dello Statuto speciale.
Gli altri motivi di illegittimità dedotti dalla difesa dello Stato restano assorbiti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino - Alto Adige, approvata il 29 settembre 1970 e riapprovata il 7 ottobre 1970, avente per oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1971.