ORDINANZA N. 165
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n, 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1970 dal tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Aloisio Saverio e la Società ing. Fachini, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che é intervenuto il solo Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che dalla ordinanza si rileva che il Collegio ha preso in esame la situazione fiscale dei documenti esibiti nel procedimento civile tra Aloisio Saverio e la società ing. V. Fachini ed ha concluso constatando la sussistenza della irregolarità fiscale di essi e, di conseguenza, la necessità della sospensione del processo;
che, in tal modo, ha definitivamente applicato le norme di cui ha denunciato la illegittimità;
che, pertanto, la questione proposta é manifestamente inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 24 settembre 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.