ORDINANZA N. 131
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bedetti Furio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.286 dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Milano ha sollevato, come rilevante e non manifestamente infondata, una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente norme sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
che la predetta disposizione é stata denunziata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui essa, per l'attività di prelievo dei campioni e per la prima analisi delle sostanze alimentari esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Considerato che la questione così formulata venne già ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 149 del 1969;
che ad avviso del giudice a quo l'interesse del soggetto a disporre di adeguate garanzie difensive non sussiste solo a partire dal momento in cui egli diventa indiziato di reato, ma sussiste, parimenti, in relazione ad operazioni logicamente predisposte all'acquisizione degli indizi;
che tale argomentazione non giustifica una decisione diversa da quella adottata nella citata sentenza, giacché la Corte con giurisprudenza oramai costante ha interpretato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nel senso che il "procedimento" in riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona;
che non ci sono motivi per una diversa e più estensiva interpretazione della norma costituzionale di raffronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 - dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale nella fase del prelievo dei campioni e della prima analisi delle sostanze alimentari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.