Ordinanza n. 129 del 1971
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ORDINANZA N. 129

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con ordinanze emesse il 16 ottobre e il 23 novembre 1970 dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Buffa Amedeo e di Guerra Anna Maria, iscritte ai nn. 380 e 381 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971 e n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Considerato che con sentenza n. 93 del 22 aprile 1971 questa Corte dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto comma, del detto d.P.R. del 1958, n. 645;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 22 aprile 1971.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.