Sentenza n. 123 del 1971
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SENTENZA N. 123

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 370 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Tugnoli Giorgio, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Cipponeri Paolo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con ordinanza 12 novembre 1969, nel corso del procedimento di istruzione formale a carico di Tugnoli Giorgio, imputato di omicidio colposo, il giudice istruttore presso il tribunale di Bologna ha denunziato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, l'art. 370 del codice di procedura penale, in quanto dispone che, se il pubblico ministero, in contrasto con il giudice istruttore, ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, e gli restituisce gli atti con le proprie requisitorie specifiche, lo stesso giudice istruttore é tenuto a compiere senza ritardo le indagini richieste.

Risulta dalla ordinanza che nella specie, il giudice, considerando esaurienti gli accertamenti istruttori compiuti, aveva disposto, con ordinanza 7 ottobre 1969, la trasmissione degli atti al p.m. perché formulasse le conclusioni; questi però aveva richiesto nuove indagini, sul cui svolgimento, richiamandosi appunto all'art. 370 c.p.p., aveva insistito anche dopo un ulteriore diniego da parte del giudice istruttore.

Con riguardo a tale situazione di fatto, detto giudice ha espresso giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione. E ciò in quanto la formulazione letterale dell'art. 370, si é osservato, sembra attribuire alle richieste di istruzione supplementare precisate dal p.m. effetti vincolanti. Interpretazione letterale accolta anche dalla dottrina prevalente e dalla meno recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ravvisato, nel rifiuto del giudice istruttore di compiere le indagini richieste dal p.m., una violazione di legge riparabile con l'ausilio dei mezzi di impugnazione al giudice superiore e non mediante la proposizione del conflitto di competenza fra organo giudicante ed organo requirente.

Né la diversa interpretazione adottata dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza 8 aprile 1963 e confermata dalle successive pronunzie varrebbero a giustificare un sicuro e definitivo superamento della lettera della norma.

Con atto di intervento del 17 febbraio 1970 l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia da questa Corte dichiarata infondata.

Dopo aver ricordato gli accennati diversi indirizzi giurisprudenziali e l'opinione prevalente degli autori, la difesa del Presidente del Consiglio assume che alla norma impugnata, nel sistema, non pare possa attribuirsi altro significato che quello di espressa deroga al principio che conferisce al giudice istruttore un indipendente potere di iniziativa e di valutazione della rilevanza e della sufficienza dei mezzi istruttori.

Tale conclusione sarebbe anche confortata dal diverso, anzi opposto trattamento che il testo dell'art. 370 (difforme dal corrispondente art. 269 del c.p.p. 1913) prevede per le richieste del p.m. rispetto a quello che altre disposizioni riservano, in sede di chiusura dell'istruttoria, alle istanze delle parti private (art. 372), al cui accoglimento il giudice non é vincolato, essendo sufficiente che su di esse pronunci con ordinanza o con la sentenza istruttoria (art. 145, 305 e 384, n. 3).

Tuttavia, pur riconoscendosi che l'art. 370 apporta limiti al potere del giudice istruttore, non potrebbe ravvisarsi in esso violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

L'integrità del potere predetto sarebbe, infatti, garantita dalla Costituzione nel momento in cui il giudice esplica attività decisoria, con la pronunzia della sentenza di rinvio a giudizio o di proscioglimento o di altri provvedimenti aventi contenuto giurisdizionale.

La stessa questione, con analoga motivazione, é stata sollevata anche dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani.

L'impugnazione dell'art. 370 c.p.p. é prospettata da questo giudice, oltre che in riferimento al principio della indipendenza del giudice (art. 101, secondo comma, Cost.), anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 102, 107, 112, 25, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo il giudice a quo ha motivato che dalla norma dell'art. 370 c.p.p. sarebbe attribuito al p.m. un potere sostanzialmente decisorio, in contrasto con le norme costituzionali che disciplinano lo status dei magistrati del p.m. e, in conseguenza, la precostituzione del giudice naturale. E poiché tale richiesta non é necessariamente motivata, ne deriverebbe che di un provvedimento avente natura decisoria non sarebbe consentita la valutazione dei relativi presupposti di fatto o di diritto.

In questa seconda causa non si é costituita l'Avvocatura dello Stato.  

Considerato in diritto 

1. - Nel quadro della disciplina della fase conclusiva dell'istruzione formale, l'art. 370 del codice di procedura penale prevede il caso che, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessità che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove. All'uopo, egli, come recita testualmente il ricordato art. 370, "restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero".

Tale norma, suscettibile di duplice interpretazione, ha dato luogo a divergenze giurisprudenziali e dottrinali.

Dalla meno recente giurisprudenza e anche, non senza qualche riserva o critica, dalla dottrina, essa é stata intesa, con stretta osservanza della sua formulazione grammaticale, nel senso che la richiesta di istruzione supplementare da parte del p.m. vincolerebbe il giudice, cui sarebbe imposto di procedere senza ritardo alle nuove indagini, con preclusione di vagliare la rilevanza processuale e la necessità delle prove richieste ai fini della decisione circa il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato.

Secondo altra interpretazione, invece, accolta da alcuni anni e costantemente seguita in varie sentenze della Corte di cassazione, il contenuto dell'art. 370 c.p.p. deve essere ricondotto nell'ambito logico-sistematico della disciplina dei poteri del giudice istruttore, con la conseguenza che, anche di fronte alle richieste di nuove indagini da parte del pubblico ministero, il detto giudice ha obbligo di esercitare, come in ogni altro momento dell'istruzione e nei riguardi di altre parti, il potere di conoscere della loro ammissibilità e della loro rilevanza, ai fini degli accertamenti processuali e, quindi, al caso, non dando corso alle richieste del pubblico ministero.

2. - Al primo degli accennati indirizzi ermeneutici si sono attenuti i giudici istruttori presso i tribunali di Bologna e di Trapani, i quali hanno proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 370 c.p.p., assumendo che esso, imponendo incondizionatamente al giudice istruttore di compiere gli atti di ulteriore istruzione indicati dal pubblico ministero, ne lederebbe l'indipendenza di giudizio; ciò in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nel quale si enuncia il principio per cui "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".

Il giudice istruttore presso il tribunale di Trapani ha sollevato ulteriori dubbi sulla legittimità dell'art. 370 anche sotto altri profili, in quanto al pubblico ministero, cui non sono conferite prerogative identiche a quelle dei magistrati aventi funzioni giudicanti, sarebbe tuttavia attribuito l'esercizio di potestà giurisdizionale, in violazione degli artt. 102, 107, 112 della Costituzione.

Inoltre, con violazione della garanzia del giudice naturale (da identificarsi nella specie col giudice istruttore) enunciata nell'art. 25, primo comma, Cost., le ricordate funzioni sarebbero affidate eccezionalmente all'organo requirente, che le eserciterebbe, per di più, con atti non necessariamente motivati, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost., il quale esige, invece, tale garanzia per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Le censure non sono fondate.

3. - Ancorché il testo dell'art. 370 consenta perplessità interpretative, basate principalmente sulla già cennata lettera della norma, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quelle (art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, come é traccia pur nelle ordinanze di rimessione, tuttavia sembra alla Corte che, nel sistema del diritto positivo, non possa ad esso riconoscersi significato diverso da quello che oggi risulta costantemente seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale significato é palesato dalla necessaria connessione con la disposizione, cui si deve attribuire valore generale, contenuta nell'art. 299 dello stesso codice. In virtù di essa il g.i. ha l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della verità. Non può, quindi, fondatamente ritenersi che in violazione del principio di indipendenza sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, l'art. 370 vincoli il g.i., limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste di ulteriori atti istruttori che gli pervengano dal pubblico ministero. A questo soggetto, nel sistema, resta riservata (e ciò deve confermarsi con riguardo alla fase conclusiva della istruttoria formale) la funzione, pur importantissima, di organica collaborazione giudiziaria, per fini di giustizia e nel rispetto dell'interesse obiettivo della legge.

L'interpretazione suddetta, inoltre, deve ritenersi corroborata dai mutamenti legislativi che sono stati apportati alla disciplina stabilita dal codice di procedura penale nella materia dei rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore.

Sono da ricordare, in particolare, le disposizioni dell'articolo 6 del d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, che, modificando l'art. 74, terzo comma, di detto codice, hanno sottratto al p.m. il potere di disporre l'archiviazione degli atti, limitandone l'iniziativa alla mera richiesta, qualora egli reputi che per il fatto denunziato non debba essere promossa l'azione penale, ed hanno attribuito appunto al giudice istruttore il potere di pronunziare il relativo decreto, o di disporre, malgrado la contraria richiesta dell'organo requirente, che si proceda con istruzione formale.

Né va dimenticata l'ulteriore innovazione contenuta nell'art. 1 della legge 7 novembre 1969, n. 780, che, riformando l'art. 389 del codice di procedura penale, ha affidato allo stesso giudice istruttore la competenza a giudicare sulla legalità del procedimento di istruzione sommaria, nel caso che l'imputato abbia proposto ricorso contro il decreto con il quale il pubblico ministero, rigettandone l'istanza, abbia deciso di proseguire nell'istruzione già iniziata.

4. - É evidente poi che, assoggettandosi le richieste del p.m. (che devono comunque essere motivate ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, c.p.p.) al sindacato del giudice, cadono le altre censure mosse all'art. 370 dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.

5. - In conclusione la razionale interpretazione dell'articolo 370 c.p.p., cui la Corte ritiene di accedere, comporta l'infondatezza di tutte le questioni prospettate.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 370 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.