ORDINANZA N. 117
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal pretore di Napoli nell'incidente di esecuzione sollevato da Barbato Salvatore, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che nel corso del procedimento per incidente di esecuzione promosso da Barbato Salvatore, il pretore di Napoli, con ordinanza 19 novembre 1970, malgrado l'impropria indicazione del dispositivo, ha sostanzialmente sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in relazione all'ultimo comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di p1imo grado cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice di appello, invece che nel momento della pronunzia della sentenza;
che davanti a questa Corte la parte non si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 54 del 1971 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte sopra menzionata, dichiarando altresì non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 54 del 1971, nella parte in cui, in relazione all'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1971.