Ordinanza n. 114 del 1971
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ORDINANZA N. 114

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catarzi Giuseppe, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Giuseppe Catarzi;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunziato in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, 305, 323, 324 e 325 del codice di procedura penale;

che la questione concerne esclusivamente quella parte delle suddette disposizioni che si riferisce alla prima analisi dei campioni;

che innanzi a questa Corte si é costituito con atto depositato il 27 ottobre 1969 il signor Giuseppe Catarzi, il quale ha chiesto l'accoglimento della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, solo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;

che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 - aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;

che riguardo alle parti dell'art. 42 non dichiarate illegittime con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, l'ordinanza di rimessione, nell'impugnarle, non adduce motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle della precedente sentenza.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 - dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte relativa alla prima analisi dei campioni, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1971.