SENTENZA N. 92
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige, notificato il 10 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1970, per conflitto di attribuzione determinato dal decreto 22 luglio 1970, n. 2841, del Provveditore alle opere pubbliche di quella Regione, con il quale é stato disposto il vincolo di un'area in Bolzano per la costruzione di un complesso scolastico, ai sensi dell'art. 14 della legge statale 28 luglio 1967, n. 641.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 1970, il Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzioni in relazione al decreto 22 luglio 1970, BZED. 2/506, n. 2841 del Provveditore alle opere pubbliche di quella Regione, con il quale é stato disposto il vincolo di un'area in Bolzano per la costruzione di un complesso scolastico, ai sensi dell'art. 14 della legge statale 28 luglio 1967, n. 641.
Il provvedimento in oggetto, secondo il ricorrente, verterebbe in un settore - qual'é quello delle espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato riservato alla legislazione regionale dall'art. 4 n. 4 dello Statuto speciale e per il quale la Regione stessa con legge 17 maggio 1956, n. 7, avrebbe fissato specifiche attribuzioni di competenze in favore di organi regionali e provinciali e regole procedurali da osservare: di qui il primo motivo di doglianza per invasione di competenza.
Sotto un secondo profilo, la predetta legge statale n. 641 del 1967 non avrebbe potuto costituire un valido fondamento per il decreto impugnato, in quanto essa inciderebbe nella materia urbanistica che lo stesso Statuto all'art. 11 n. 6 assegna alla potestà legislativa esclusiva delle due province di Trento e Bolzano: potestà che quest'ultima provincia avrebbe già concretamente esercitato con le leggi 10 luglio 1960, n. 8 e 26 marzo 1970, n. 6 poi trasfuse nel t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico approvato con D.P.G.P.B. 23 giugno 1970, n. 20.
Inoltre lo stesso decreto, implicando per l'area vincolata una destinazione diversa da quella prevista nel piano regolatore generale di Bolzano, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, integrerebbe con atto amministrativo statuale una illegittima modifica di un atto legislativo provinciale. Ed un ulteriore motivo di invalidità deriverebbe dall'art. 60 della legge statale n. 641 del 1967, la quale esplicitamente dispone che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Bolzano e Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti".
Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad ottenere l'annullamento del decreto indicato in epigrafe per invasione delle competenze regionale e provinciale.
2. - Si é costituito in giudizio, con deduzioni depositate il 30 ottobre 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo anzitutto la inammissibilità del ricorso, perché tardivo rispetto alla data ed alla conoscenza, effettiva o presumibile, del decreto oggetto di impugnazione.
Nel merito, poi, il ricorso sarebbe infondato. Il decreto del Provveditore non invaderebbe, infatti, la competenza regionale in materia di espropriazioni per pubblica utilità, in quanto concerne opere tutte a carico dello Stato, comprese nel programma edilizio di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, e per la cui esecuzione era stato delegato il Comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 952.
Neppure si verificherebbe nella specie una lesione della competenza nel settore urbanistico della Provincia di Bolzano, in quanto il decreto non interferisce in essa e, in particolare, gli aspetti di contrasto fra legge statale e legislazione provinciale dedotti nel ricorso sarebbero più apparenti che reali.
Le ulteriori censure prospettate dalla Regione per violazione della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, nonché dell'art. 60 della legge statale n. 641 del 1967, si riferirebbero, invece, a vizi di legittimità ordinaria anziché costituzionale del provvedimento in esame: come tali deducibili - ed in effetti già dedotte - con ricorso innanzi al competente giudice amministrativo.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si precisano, perciò, in una richiesta di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.
3. - Nella pubblica udienza i rappresentanti delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni
Considerato in diritto
1. - Dev'essere disattesa anzitutto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, opposta dalla difesa dello Stato adducendo che esso sarebbe stato proposto molto tempo dopo che la Provincia di Bolzano aveva avuto legale conoscenza del provvedimento da cui sorge il conflitto. Tale circostanza é, infatti, inconferente, perché - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - i termini non possono iniziare a decorrere se non dal momento in cui l'atto impugnato sia pervenuto a conoscenza dell'organo legittimato al ricorso, che, nella specie, é il Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige. Ora, per un verso, non risultano elementi sicuri ed univoci che permettano di stabilire quando esattamente il Presidente della Regione ebbe effettiva notizia del decreto del Provveditore alle opere pubbliche, mentre per altro verso, siffatti elementi nemmeno sono forniti dall'Avvocatura; né la tardività, com'é ovvio, potrebbe semplicemente presumersi
2. - Nel merito, il conflitto sollevato dalla Regione ricorrente ha per oggetto il decreto 22 luglio 1970 del Provveditore alle opere pubbliche di Trento, con il quale, a norma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sull'edilizia scolastica, veniva disposto il vincolo delle aree indicate dal Comune di Bolzano per la costruzione in quella città di un edificio scolastico compreso nel programma edilizio per il biennio 1967-68 a norma della citata legge n. 641: aree che, secondo le previsioni del piano regolatore generale del Comune di Bolzano, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, avrebbero avuto invece una diversa destinazione.
Di qui le doglianze della Regione, che non si esauriscono - come ritiene la difesa dello Stato - nella denuncia di vizi di legittimità "ordinaria" del decreto provveditoriale, ma chiaramente si riferiscono alla invasione, che si assume esserne derivata, della competenza amministrativa ad essa riconosciuta dall'art. 4, n. 4, dello Statuto, in materia di espropriazione, e della competenza in materia urbanistica, riconosciuta alla Provincia di Bolzano dall'art. 11 n. 6, dello Statuto medesimo
3. - Come già questa Corte ha avuto occasione di affermare con la sentenza n. 92 del 1968, la legge 28 luglio 1967, n. 641, é legge di pianificazione relativa al settore dell'edilizia scolastica e verte perciò in materia di competenza dello Stato, al quale spetta il compito di realizzare l'edificio scolastico, di cui é questione, programmato nel Comune di Bolzano. E spetta altresì alla Commissione provinciale presso l'ufficio del Genio civile, prevista dall'art. 2 della legge n. 17 del 1962, dare parere sulla idoneità delle aree indicate dal Comune, a norma del quinto comma dell'art. 14 della legge n. 641 del 1967 e successive modificazioni.
Peraltro, come pure fu precisato nella menzionata sentenza di questa Corte, la competenza statale dev'essere coordinata con le competenze costituzionalmente garantite alla Regione e alle Province. Ed a tale coordinamento provvede la stessa legge del 1967, quando, nell'art. 60, stabilisce che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme da essa poste che siano "in contrasto con i rispettivi ordinamenti".
Ciò premesso, non viene in considerazione la competenza della Regione del Trentino-Alto Adige in materia di espropriazione, perché tale competenza é circoscritta, dall'art. 14, n. 4, dello Statuto, alla "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato". Laddove, nella specie, si tratta senza dubbio di opera a carico dello Stato, nulla rilevando in contrario che il Comune interessato siasi assunto l'onere di fornire l'area necessaria.
Per questa parte, le censure mosse nel ricorso sono prive di fondamento
4. - A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne, invece, le competenze della Provincia di Bolzano in materia di "urbanistica e di piani regolatori" (art. 11, n. 6, Statuto), essendo mancato, nel procedimento seguito, quel coordinamento tra competenze statali e competenze provinciali che risulta implicitamente richiesto dall'art. 60 della legge n. 641 del 1967.
Stando alle disposizioni del t.u. delle leggi della Provincia di Bolzano sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 1970, n. 20, la proposta di variante al piano regolatore generale, implicita nell'indicazione fatta dal Comune di un'area non coincidente con le previsioni di quest'ultimo, avrebbe dovuto essere sottoposta dapprima alla Giunta provinciale, chiamata a pronunciarsi in merito dietro parere del Comitato urbanistico provinciale, per essere poi approvata dal Consiglio con legge provinciale (art. 17 del t.u. citato). Non lo disconosce, sostanzialmente, la stessa difesa dello Stato, allorché, nel tentativo di ricondurre quanto é di fatto avvenuto entro l'alveo segnato dalla legislazione della Provincia, vorrebbe configurare il decreto di vincolo del Provveditore alle opere pubbliche come una semplice "richiesta" di variante.
Siffatta tesi si rivela, peraltro, insostenibile, sia alla stregua della formulazione originaria dell'art. 14 della legge n. 641 del 1967, sia - ed a fortiori - alla stregua delle modificazioni apportatevi dall'art. 5 del decreto legge 24 ottobre 1969, n. 701, e della relativa legge di conversione 22 dicembre 1969, n. 952 (cui la difesa della Regione ha omesso di riferirsi): giacché quel che l'art. 14 della legge n. 641 equiparava a richiesta di autorizzazione a variante, ed ora l'art. 5 della successiva legge n. 952 del 1969 equipara addirittura a deliberazione di variante, é la indicazione da parte del Comune di un'area diversa da quella prevista nel piano regolatore precedentemente approvato. Ed é chiaro che l'iniziativa del Comune si esprime in un atto logicamente e cronologicamente anteriore al decreto di vincolo di competenza del Provveditore, che ha tutt'altri scopi e tutt'altra funzione, comportando tra l'altro dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori per la costruzione dell'opera pubblica.
Ora, tale decreto, nell'ambito della Provincia di Bolzano, avrebbe potuto legittimamente intervenire soltanto dopo che la Giunta provinciale avesse deliberato sulla proposta del Comune e che la variante al piano regolatore fosse stata quindi approvata con legge. Deve pertanto pronunciarsene l'annullamento, per avere l'organo statale pretermesso, nel disporre.
Il vincolo, le competenze statutarie in materia urbanistica degli Organi della Provincia
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso della Regione del Trentino-Alto Adige, dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano approvare la variante al piano regolatore generale del Comune medesimo richiesta dallo stesso Comune, ed in conseguenza annulla il decreto 22 luglio 1970 del Provveditore alle opere pubbliche di Trento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1971.