Ordinanza n. 77 del 1971
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ORDINANZA N. 77

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1969 dalla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti sul ricorso della società "Pietro Laverda", iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 27 marzo 1969 la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;

che, secondo l'ordinanza, la norma avrebbe superato i limiti della legge di delegazione (r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) riducendo a sei mesi il termine di dodici mesi previsto "per la rivendicazione della priorità da esposizione anche dei modelli di utilità" dall'art. 11 del r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, decreto da mettere in attuazione (in tempi e con provvedimenti diversi) proprio nell'esercizio, da parte del Governo, della potestà delegata;

che non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che la legge di delegazione (citato r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317) era stata emanata "tenuta altresì presente la necessità di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati", compresovi proprio il r.d. del 1934, n. 1602 (v. preambolo), e che conferiva al Governo la potestà di integrare, modificare e sopprimere le disposizioni dei suddetti decreti:

integrazioni, modificazioni e soppressioni da introdurre in occasione del coordinamento e non soltanto come mezzo per realizzarlo;

che pertanto la semplice riduzione d'un termine, già a prima vista, appare tale da non eccedere i limiti, così ampi, entro cui si poteva esercitare la potestà legislativa,  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), sollevata, in relazione al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza 27 marzo 1969 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.