Ordinanza n. 75 del 1971
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ORDINANZA N. 75

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Mandechich Sergio, iscritta al n. 86 del registro 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che il pretore di Monfalcone, con atto 5 febbraio 1970, ha denunciato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in materia penale), l'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanità, contenente sanzioni relative al trasporto di carni;

che non c'é stata costituzione di parti.

Considerato che l'ordinanza commissariale contenente la disposizione denunciata risulta ictu oculi priva di forza di legge, come riconosce lo stesso giudice a quo negando che costituisca esercizio di poteri delegati dal Parlamento o, perfino, legittimo esercizio di potestà regolamentare;

che pertanto l'art. 2 dell'ordinanza non può essere oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanità, sollevata, dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.