ORDINANZA N. 45
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 maggio 1970 dal tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 22 giugno 1970 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Marchetti Tommaso, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
3) ordinanza emessa il 21 settembre 1970 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Gaddoni Domenico, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
4) ordinanza emessa il 26 ottobre 1970 dal tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Rudolf Norbert, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), proposta, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Treviso, Macerata e Bolzano, e dalla Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.