Ordinanza n. 34 del 1971
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ORDINANZA N. 34

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Concordato tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929), e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto di citazione del 4 dicembre 1968 Carla Ferri conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna James Mc Kenna per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dalla Corte suprema di Scozia il 30 giugno 1961;

che con ordinanza del 31 ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna riteneva d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in relazione al principio di sovranità dello Stato e agli artt. 1, comma secondo, 102, comma primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, e 10, comma secondo, della Costituzione e rimetteva gli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

che dinanzi a questa si costituiva solo, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocato dello Stato Luciano Tracanna;

Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte é stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale;

che tale valutazione é di competenza della autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità é sorta, epperò alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.