ORDINANZA N. 33
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1969 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Marrello Nunzio e Spagnuolo Maria Palma, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Marrello Nunzio e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il Marrello, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto di citazione del 19 febbraio 1968 Nunzio Marrello chiedeva che il tribunale di Cosenza dichiarasse lo scioglimento o la nullità del matrimonio da lui contratto con Maria Palma Spagnuolo per avere commesso errore sulle qualità, e quindi sulla identità della persona della suddetta Spagnuolo e perché il matrimonio, sia pure formalmente rato, non era stato consumato;
che all'udienza del 12 marzo 1969 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed in particolare il Marrello chiedeva che il tribunale non ritenesse manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 149 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che il tribunale con ordinanza del 16 settembre 1969 accoglieva l'istanza e dichiarava non manifestamente infondata la questione di costituzionalità così come proposta e rimetteva gli atti del procedimento alla Corte costituzionale;
che dinanzi a questa si costituiva per il Marrello l'avvocato Cesare Gabriele e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv. dello Stato Luciano Tracanna;
Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte é stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale;
che tale valutazione é di competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità é sorta, epperò alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.