Ordinanza n. 27 del 1971
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ORDINANZA N. 27

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Liguori Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 15 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la norma - secondo il pretore - violerebbe il principio d'uguaglianza, perché il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, ivi previsto, é perseguibile d'ufficio (anche) quando ne deriva una lesione personale lievissima (secondo comma), in tal caso punita con un terzo della pena del reato di lesione personale lievissima, mentre quest'ultimo delitto, nonostante la maggior gravità della sanzione, é perseguibile soltanto a querela di parte (art. 582, secondo comma);

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilità d'ufficio non é necessariamente in relazione alla gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, é in relazione alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso;

che nell'art. 571 il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina é perseguibile d'ufficio perché non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere l'irrazionalità della norma;

che, allorquando dal reato derivi una lesione personale lievissima, la perseguibilità d'ufficio é connessa all'abuso e non alla lesione, che, fra l'altro, ne é conseguenza solo eventuale;

che, pertanto, la disparità di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime é giustificata dalla disparità di situazioni, poiché qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'é l'abuso e nell'altro no.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.