Ordinanza n. 26 del 1971
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ORDINANZA N. 26

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare), promossi con ordinanze emesse il 1 ed il 7 ottobre 1969 dal giudice conciliatore de L'Aquila nei procedimenti civili vertenti tra Sordini Caterina e Brioli Bice contro l'Istituto autonomo per le case popolari, iscritte ai nn. 431 e 464 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969 e n. 37 dell'1l' febbraio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze del conciliatore de L'Aquila si é proposta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387, che consentono ai presidenti degli istituti autonomi case popolari di revocare l'assegnazione degli alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col provvedimento speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare il rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di locazione;

che, secondo le ordinanze, le tre norme violerebbero gli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione poiché creerebbero una situazione di favore per l'istituto in confronto all'assegnatario dell'alloggio, carente di tutela perché "subisce un'ordinanza emessa dal suo contraddittore"; il quale infine "costituirebbe una magistratura speciale non consentita dalla Costituzione";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la particolarità del procedimento di revoca, di sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione pubblicistica dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare, e che l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, mentre é ovvio che l'istituto o il suo presidente non sono organi giurisdizionali ed é singolare che se ne dubiti nelle ordinanze di rinvio;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica), proposta, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.